SENTENZA Nº 201902524 di Consiglio di Stato, 21-02-2019

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date21 Febbraio 2019
Published date18 Aprile 2019
Judgement Number201902524
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 18/04/2019

N. 02524/2019REG.PROV.COLL.

N. 06864/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 6864 del 2015, proposto dalla Sant'Agata Wind s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e dalla Winston s.r.l., in qualità di cessionaria del ramo di azienda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Maria Enrica Cavalli, Raffaella Roccucci e Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Enrica Cavalli in Roma, via Cardinal de Luca, n 22;

contro

il Comune di Palazzo San Gervasio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;

nei confronti

la Erg Eolica Basilicata S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola e Gabriele Pescatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pescatore in Roma, via Spallanzani, n. 22;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Basilicata n. 48 del 17 gennaio 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palazzo San Gervasio e della Erg Eolica Basilicata S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Raffaella Roccucci, l’avvocato Luigi Manzi, su delega dichiarata dell’avvocato Mario Romanelli, e l’avvocato Simona Viola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le appellanti espongono che:

- la Società Sant’Agata Wind, in data 12 gennaio 2010, ha presentato al Comune di Palazzo San Gervasio (provincia di Potenza) la d.i.a. n. 5/2010 per l’installazione di un impianto minieolico con potenza nominale non superiore ad 1 MW su un terreno condotto in locazione;

- il Comune, in data 26 ottobre 2010, ha comunicato la risoluzione della convenzione stipulata il 21 gennaio 2010 per mancato rispetto dell’obbligazione assunta al punto 4.1. dell’art. 4 (corrispettivo una tantum) della convenzione medesima:

- con il medesimo provvedimento del 26 ottobre 2010, l’Amministrazione ha altresì rilevato la mancanza di efficacia della d.i.a. presentata “in quanto carente di documentazione probatoria (STMG ora TICA e deposito del fascicolo dei calcoli statici al Genio Civile di Melfi)”;

- il Comune di Palazzo San Gervasio, in data 1° dicembre 2010, ha inviato un successivo provvedimento, con cui ha ribadito che il mancato rispetto degli obblighi assunti con la convenzione avrebbe prodotto la risoluzione del contratto, con riflessi diretti anche sulla efficacia della d.i.a. e che, comunque, la d.i.a. sarebbe invalida per carenza di atti probatori;

- l’Amministrazione, con atto in data 11 gennaio 2011, ha diffidato la Società dal dare inizio a qualsiasi opera, in considerazione dell’inefficacia della d.i.a.

L’interessata ha gravato tali atti dinanzi al T.a.r. per la Basilicata, che, con la sentenza 17 gennaio 2015, n. 48, ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, in relazione alla domanda afferente la debenza o meno al Comune del corrispettivo una tantum dell’importo di euro 10.000,00 previsto nella convenzione del 21 gennaio 2010, ed ha respinto per il resto il gravame, nella parte impugnatoria.

Di talché, la Società ha proposto appello avverso detta sentenza nella parte reiettiva, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

(III motivo di primo grado). Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 65 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 10 L.R. Basilicata n. 31/2008. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà.

Error in iudicando. Omessa pronuncia.

Alla d.i.a. sarebbe stata allegata la domanda di connessione (STMG) presentata all’Enel in data 29 settembre 2009, nonché una prima TICA con il relativo codice di rintracciabilità, trasmessa dall’Enel in data 25 novembre 2009.

L’Enel, in data 5 febbraio 2010, ha inviato la TICA definitiva, con lo stesso codice di rintracciabilità della precedente, completa di tutti gli elementi previsti, sicché la TICA sarebbe stata esistente quando il Comune ha emesso il primo dei provvedimenti impugnati.

La d.i.a. sarebbe stata presentata secondo la procedura prevista dall’art. 10 della L.R. Basilicata n. 31 del 2008 all’epoca vigente, che consentiva, attraverso tale modalità, la realizzazione di impianti minieolici, con potenza nominale installata complessiva non superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque generatori.

L’art. 10 della L.R. Basilicata n. 31 del 2008...

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