SENTENZA Nº 201902003 di Consiglio di Stato, 28-02-2019

Presiding JudgeRUSSO SILVESTRO MARIA
Date28 Febbraio 2019
Published date26 Marzo 2019
Judgement Number201902003
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 26/03/2019

N. 02003/2019REG.PROV.COLL.

N. 10523/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10523 del 2014, proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito, Antitrust, o AGCM, o Autorità), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

il Consiglio Notarile di Bari (CNB), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30:

per la riforma

della sentenza del TAR del Lazio (Sezione Prima) n. 8347/2014, resa tra le parti, concernente Antitrust – intesa restrittiva della concorrenza - applicazione di sanzione pecuniaria;


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile di Bari;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2019 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l’avv. dello Stato Cristina Noviello per l’appellante e l’avv. Giuseppe Macchione per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.L’appello in epigrafe ha ad oggetto la sentenza n. 8347 del 2014, con la quale la prima sezione del TAR del Lazio ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto avverso la delibera dell’Autorità n. 3720, adottata nell’adunanza del 30 maggio 2013, a conclusione del procedimento I - 750, con la quale è stato stabilito che il CNB ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, volta ad ostacolare l’adozione di politiche di prezzo indipendenti da parte dei notai del distretto di Bari. L’AGCM ha richiesto al CNB di assumere misure dirette a porre termine all’illecito riscontrato, e ha diffidato il Consiglio ad astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata.

L’Autorità ha poi applicato al CNB la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.227.

2.La vicenda sulla quale si innesta la presente controversia è stata ricostruita in sentenza come segue.

In data 22 marzo 2012 il Presidente del CNB inviava ai notai del distretto una lettera “ove, facendo riferimento ai compensi percepiti da alcuni notai, definiti "di gran lunga inferiori" a quelli richiesti da altri secondo le "notizie" fornite da questi ultimi, evidenziava che "Il Parlamento ha dato ieri la fiducia alla conversione del decreto-legge 1/2012 e, se anche la nostra tariffa si dovesse...

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