SENTENZA Nº 201900979 di TAR Puglia - Bari, 28-05-2019

Presiding JudgeADAMO GIUSEPPINA
Date28 Maggio 2019
Judgement Number201900979
Published date09 Luglio 2019
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari (Italia)
Pubblicato il 09/07/2019

N. 00979/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01662/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lydia Fiandaca, rappresentata e difesa dall’avvocato Costantino Ventura, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante Alighieri, 11;

contro

Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero dell’economia e delle finanze, Avvocatura generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, non costituite in giudizio;

nei confronti

Carlotta D’Alessandro non costituita in giudizio;

per ottenere,

A) in relazione alle somme recuperate o a recuperarsi a seguito di sentenza favorevole per l’Amministrazione nei giudizi in cui è parte l’Avvocatura dello Stato a titolo di spese legali liquidate in sentenza a carico delle controparti:

- l’annullamento, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, del regolamento dell’Avvocato generale dello Stato n. 12761 in data 28 ottobre 2014, ad oggetto: “Regolamento relativo ai criteri di determinazione del rendimento individuale ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014” (All. 1), nella parte in cui indica nell’1° gennaio 2015 la data da cui avranno efficacia sia il regolamento che le disposizioni dell’art. 9 ritenute incostituzionali;

- l’accertamento che la ricorrente ha il diritto e/o l’interesse legittimo di partecipare alla ripartizione delle competenze recuperate o a recuperarsi e poste a carico dalle controparti nella misura prevista dagli artt. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 - 1, comma 457 della legge n. 147/2013, con condanna, anche generica, delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento;

B) in relazione alle somme relative a giudizi in cui sia parte l’Avvocatura dello Stato e in cui sia stata pronunciata con sentenza favorevole per l’Amministrazione la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite:

- l’annullamento, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, della comunicazione di servizio dell’Avvocatura generale dello Stato n. 104/2014 in data 20 novembre 2014 Prot. n. 491992 (All. 2), ad oggetto: “Liquidazione onorari e diritti di competenza nel caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite”, con la quale si dispone che le predette sentenze favorevoli, completata con celerità l’attività di inserimento dei dati nel sistema informatico a cura dell’Ufficio VII - Attività Esterna ed Agenda, vengano da questo inviate direttamente all’avvocato incaricato;

- l’accertamento che la ricorrente ha il diritto e/o l’interesse legittimo di partecipare alla ripartizione delle somme spettanti in caso di compensazione nelle misure e secondo le modalità stabilite dagli artt. 21 del regio decreto n. 1411/1933 - 1, comma 457 della legge n. 147/2013, con condanna, anche generica, delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento;

C) in relazione alle somme spettanti in conseguenza di transazioni raggiunte dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, l’accertamento che la ricorrente ha il diritto e/o l’interesse legittimo di partecipare alla ripartizione delle somme spettanti in caso di transazione nella misura e secondo le modalità stabilite dagli artt. 21 del regio decreto n. 1611/1933 - 1, comma 457 della legge n. 147/2013, con condanna, anche generica, delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento;

D) l’annullamento, in relazione a tutte le somme anzidette, e previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014,

- della circolare dell’Avvocatura generale n. 52/2014 prot. n. 377200 del 17.9.2014, con cui è stata disposta la restituzione agli Avvocati distrettuali della delega per l’approvazione delle notule delle competenze ed onorari professionali spettanti, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del regio decreto n. 1611/1933, agli Avvocati e Procuratori dello Stato;

- della comunicazione di servizio dell’Avvocato distrettuale di Napoli n. 52/2014 in data 30 settembre 2014 (All. 3), di cui la ricorrente ha avuto casuale conoscenza, e in cui la circolare anzidetta dell’Avvocatura Generale è menzionata, con la quale, in considerazione dell’entrata in vigore dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, e in applicazione della circolare anzidetta, si dispone che dalla data del passaggio in giudicato di sentenze favorevoli con spese compensate depositate successivamente al 24 giugno 2014, le stesse non vengano più trasmesse all’Ufficio Liquidazione, e che, riguardo alle spese vinte, l’anzidetto Ufficio, con la stessa decorrenza, ne limiti il riparto al 50%, destinando il residuo alle diverse ed ulteriori finalità di borse di studio per i praticanti ed integrazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’art. 1, comma 431 della legge n. 147/2013;

- del provvedimento dell’Avvocato distrettuale di Napoli in data 3 ottobre 2014 (All. 4), del quale la ricorrente ha avuto casuale conoscenza, col quale, in espressa applicazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, è stata ricusata l’approvazione di una notula relativa a sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite depositata in Cancelleria in data 29.9.2014;

- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, col quale, in applicazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, è stata data applicazione alle riduzioni degli onorari che sarebbero spettati agli Avvocati e Procuratori dello Stato in base ai previgenti artt. 21 del regio decreto n. 1611/1933 - art. 1 comma 457 della legge n. 147/2013;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2019, per ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire i compensi professionali spettanti agli Avvocati e Procuratori dello Stato di cui...

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