SENTENZA Nº 201900643 di TAR Piemonte, 20-03-2019

Presiding JudgeGIORDANO DOMENICO
Judgement Number201900643
Date20 Marzo 2019
Published date30 Maggio 2019
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
Pubblicato il 30/05/2019

N. 00643/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01097/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2014, proposto da
Fondazione Ordine Mauriziano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro, Mario Tortonese, Ilaria Biagi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via del Carmine, n. 2;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, n. 174;

per l'accertamento

del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della Regione Piemonte e la conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di complessivi euro 29.359.982,71, a titolo di assegnazioni economiche riconosciute e non erogate dalla Regione per l'attività degli ospedali mauriziani Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo, del poliambulatorio di Luserna San Giovanni e dei presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza relativi alle gestioni dell'intero anno 2001 e dell'anno 2004 fino al 22 novembre.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il presente giudizio consegue in riassunzione, ex art. 11 cod. proc. amm., al giudizio avente R.G. n. 22679/2011 iscritto innanzi al Tribunale di Torino, a seguito dell’ordinanza n. 11917 del 28 maggio 2014, con la quale la Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. La Fondazione Ordine Mauriziano, in qualità di successore ex lege (art. 2 d.l. n. 277/2004) del disciolto Ordine Mauriziano, agisce per ottenere l’accertamento di un credito di € 29.359.982,71 nei confronti della Regione Piemonte e la conseguente condanna al pagamento dello stesso. Il credito vantato avrebbe riguardo ad assegnazioni economiche riconosciute e non erogate dalla Regione per l’attività degli ospedali mauriziani Umberto I di Torino e I.R.C.C. di Candiolo, del poliambulatorio di Luserna San Giovanni e dei presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza, relativamente alle gestioni dell’intero anno 2001 e dell’anno 2004.

2.1. Nel dettaglio, per quanto concerne l’anno 2001, la Fondazione si afferma creditrice della somma di € 928.291,63 per prestazioni effettuate dai presidi ospedalieri Umberto I e I.R.C.C. di Candiolo quale somma residua non corrisposta a remunerazione della produzione effettuata (rispetto al budget assegnato di 268 miliardi di lire) e della somma di € 3.482.435,34 quale somma non corrisposta relativa alla produzione ultra budget (di 36 miliardi di lire) effettuata dai presidi ospedalieri di Lanzo, Valenza e Lucerna S. Giovanni.

2.2. Quanto all’anno 2004, la Fondazione sarebbe creditrice nei confronti della Regione della somma di € 16.868.339,75 quale saldo delle anticipazioni di cassa (rispetto al budget assegnato) con riferimento all’attività dell’ospedale Umberto I e di € 7.783.673,22, a medesimo titolo, con riferimento all’attività dell’I.R.C.C. Candiolo.

3. La Regione Piemonte si è costituita in giudizio, depositando memoria e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha eccepito in via riconvenzionale, quanto all’anno 2004, di avere indebitamente corrisposto al Commissario della Fondazione (sul conto corrente intestato all’Ordine Mauriziano) la somma di € 33.675.000, quali anticipazioni di cassa per parte del mese di novembre 2004, nonché per i mesi di dicembre 2004 e gennaio 2005, relativamente alla quale invece sarebbero poi stati sostenuti minori costi per personale.

4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2019, previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Al fine di comprendere meglio la vicenda in esame, è necessario accennare al quadro normativo e storico da cui deriva la Fondazione dell’Ordine Mauriziano, come ricostruito nella presente controversia dalla Corte di Cassazione, pronunciatasi sul regolamento di giurisdizione con l’ordinanza n. 11917/2014 cit.: “la 14^ disposizione transitoria e finale della Costituzione fece salvo l'antico ordine cavalieresco denominato Ordine Mauriziano, conservandolo, però, quale ente ospedaliero funzionante ‘nei modi stabiliti dalla legge’; modi che furono successivamente determinati con la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione). L'art. 1 di detta legge prevedeva che ‘L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge’; l'art. 2, a sua volta, attribuiva all'Ordine ‘personalità giuridica di diritto pubblico’, ponendolo ‘sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministero dell'Interno’.

Come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2012, solo a seguito di una profonda crisi finanziaria che aveva colpito l'Ente, con D.L. 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino ed il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella L. 21 gennaio 2005, n. 4, dalla originaria struttura di questo vennero fatte germinare due diverse soggettività giuridiche, l'una - destinata ad essere inserita tramite legge della Regione Piemonte nell'ordinamento sanitario della Regione - conservata come ente ospedaliero e costituita dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la...

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