SENTENZA Nº 201900230 di TAR Veneto, 09-01-2019

Presiding JudgeNICOLOSI MAURIZIO
Date09 Gennaio 2019
Published date19 Febbraio 2019
Judgement Number201900230
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Italia)
Pubblicato il 19/02/2019

N. 00230/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00583/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 583 del 2018, proposto da
Luciano D'Este, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 58;

contro

Città metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Roberto Chiaia, Katia Maretto, Roberta Brusegan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Città metropolitana di Venezia - Mestre, via Forte Marghera 191;
Comune di Mira, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, corso Garibaldi n. 5;

e con l'intervento di

Serenissima Taxi soc. coop. a r.l., Veneziana Motoscafi Società Cooperativa, Consorzio Motoscafi Venezia, Consorzio Venice Water Taxi, Consorzio Venezia Taxi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Forza e Andrea Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

- del Regolamento comunale per la disciplina dei trasporti pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna adottato dal Comune di Mira e approvato dalla Città metropolitana di Venezia ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. Veneto n. 63/1993, pubblicato all'Albo pretorio fino al 24.2.2018,

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, del provvedimento del Comune di Mira “Risposta su autorizzazioni natanti Venice Noleggi srl”, prot. n. 11366 del 14.3.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Venezia, del Comune di Mira e delle Società intervenienti come sopra indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierno ricorrente è titolare di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con imbarcazioni di Gran Turismo n. 6/2008, n. 7/2011 e n. 8/2011 rilasciate dal Comune di Mira.

2. Tali autorizzazioni derivano dalla conversione di autorizzazioni inizialmente rilasciate dalla Regione, a titolo provvisorio, e poi concesse in via definitiva dal Comune di Mira, al quale nel frattempo erano state trasferite le relative competenze.

3. In particolare, la legittimità di tale “conversione” delle licenze regionali provvisorie in licenze comunali definitive è stata riconosciuta con la sentenza del Tar Veneto n. 1941/2005, poi confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3143/2010.

Tali pronunce hanno affermato che le suddette autorizzazioni potevano essere rilasciate dal Comune di Mira in deroga alla disciplina ordinaria, ovvero per conversione delle precedenti autorizzazioni regionali, senza il previo esperimento della procedura concorsuale di assegnazione, a condizione che fossero al contempo mantenute le stesse condizioni e prescrizioni originariamente previste dalla Regione per l’esercizio del servizio.

4. Dunque, le autorizzazioni n. 6/2008 e nn. 7 e 8 del 2011, rilasciate in esecuzione delle citate sentenze, sono relative alla prestazione del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con imbarcazioni aventi stazza pari a 5 tonnellate e portata 21 persone, di tipo Gran Turismo, e prevedono testualmente le seguenti condizioni (cfr. doc. 2 di parte ricorrente):

L’acquisizione del servizio dovrà avvenire unicamente presso la sede operativa ubicata in questo Comune, nei locali in via Turati n.1.

L’imbarco inziale dell’utenza dovrà avvenire unicamente dal pontile in dx Naviglio Brenta loc. Malcontenta in Comune di Mira, nota del 5.12.2006 prot. n.697894/5716.

L’esercizio dell’attività dovrà avvenire nel rispetto delle norme in materia di navigazione ed esercizio del servizio e in osservanza del vigente regolamento comunale in materia.

In particolare l’esercizio del servizio dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni e condizioni a suo tempo imposte dalla Regione Veneto in sede di rilascio dell’autorizzazione originaria e di seguito riportate:

1. Divieto di transito nel Canal grande;

2. Divieto di acquisizioni di utenza nell’ambito circoscrizionale del Comune di Venezia,

3. Obbligo di sostare a Venezia soltanto per imbarco e sbarco dei passeggeri in visita alla città, nelle apposite località di seguito indicate: Tronchetto, Zattere, Lido, San Pietro in Castello e Fondamenta nuove.

È fatto inoltre divieto di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale, nonché obbligo di osservare le norme regolamentari e i provvedimenti in vigore nel Comune di Venezia”.

5. Il Comune di Mira, con deliberazione n. 47/2016, ha adottato un nuovo Regolamento per la disciplina dei trasporti pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna, contenente alcune modifiche alla previgente disciplina.

6. La Città metropolitana, con propria deliberazione del 05.02.2018, adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della L.R.V. n. 63/1993, ha approvato solo in parte il Regolamento adottato dal Comune di Mira, respingendo talune modifiche e ripristinando, in tali casi, la versione originaria delle norme interessate.

7. Con nota del 14.3.2018 il Comune di Mira ha comunicato al ricorrente che le sue autorizzazioni non erano state rinnovate e non potevano essere vidimate, perché i documenti tecnici relativi alle imbarcazioni riportavano caratteristiche tecniche (stazza e portata) non rispondenti a quanto prescritto dal Regolamento comunale del Comune di Mira, nella versione definitiva approvata con deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Venezia.

8. L’odierno ricorrente, quindi, ha impugnato il Regolamento comunale per la disciplina dei trasporti pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna, come approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 5.2.2018, prospettando i seguenti motivi di censura:

I) “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. n. 138/2011 e dell’art. 1 d.l. n. 1/2012 - contrasto con il diritto...

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