SENTENZA Nº 201900187 di TRGA - Bolzano, 26-06-2019

Presiding JudgeDELLANTONIO ALDA
Date26 Giugno 2019
Published date26 Luglio 2019
Judgement Number201900187
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 26/07/2019

N. 00187/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2014, proposto da
Schweigkofler s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Gabrielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione, n. 5;

contro

Comune di Castelrotto, non costituito in giudizio;

A) Ricorso per ottemperanza proposto per mezzo delle seguenti domande:

1. in via principale: dichiarare ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a., l’inefficacia e/o nullità degli atti impugnati come di seguito indicati, in quanto adottati in violazione e/o elusione della sentenza TRGA di Bolzano n. 190/2013:

- della nota comunale dd. 09.01.2014, prot. n. 350/2014 BAU/ND/eg, notificata in data 15.01.2014, con cui il Sindaco di Castelrotto ha rifiutato il rilascio della concessione edilizia, intimato dalla ricorrente con comunicazione del 05.08.2013, per lavori interni e per il cambiamento della destinazione d’uso da “terziario” in “commercio al dettaglio” nel parco produttivo “Schweigkofler”, p.ed. 3828, C.C. Castelrotto, come da progetto presentato in data 16.03.2012;

- della precedente nota del 12.09.2013, prot. n. 14357/13/BAU/mif, inviata ai sensi dell’art. 11-bis, L.P. 17/1993;

- dell’ivi menzionato, ma non conosciuto, parere della commissione edilizia comunale del 10.09.2013;

- della precedente nota del 07.08.2013, prot. n. 12603/13/BA/ND avente ad oggetto “Sentenza TRGA di Bolzano n. 190/2013 - Modifiche interne e della destinazione d’uso da attività terziaria a commercio al dettaglio nella zona per insediamenti produttivi a Roncadizza - avvio del procedimento amministrativo”;

- nonché di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, conseguenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto;

2. sempre in via principale: determinare ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a, le modalità esecutive da rispettare dal Comune di Castelrotto, ordinando allo stesso di rilasciare, eventualmente anche in via provvisoria, fino alla decisione del giudizio d’appello pendente al n. 6178/2013, R.G. Consiglio di Stato, la concessione edilizia relativa alla domanda di concessione edilizia dd. 16.03.2012, rispettivamente, della diffida dd. 05.08.2013, per quanto occorrer possa, previa rimessione degli atti di causa alla Corte Costituzionale per il giudizio di illegittimità costituzionale dell’art. 44/ter, L.P. n. 13/1997 e dell’art. 5, L.P. 7/2012, come riformulati con art. 3, L.P. n. 3/2013, in riferimento agli artt. 41, 42 e 117, comma 2, lett. e), Cost. e all’art. 31, comma 2, d.l. 201/2011, oppure, in alternativa o in via concorrenziale, previa rimessione degli atti di causa alla Corte di Giustizia UE per chiarire se l’art. 49, TFUE, osta ad una disciplina nazionale come quella contenuta negli artt. 44/ter, L.P. n. 13/1997 e 5, L.P. 7/2012 che consente ad un’autorità amministrativa di ritardare sine die, non adottando le norme di attuazione previste dalla legge, la possibilità di avviare esercizi commerciali in determinate zone del territorio, anche se già astrattamente idonee all’esercizio di tali attività;

3. sempre in via principale: nominare sin d’ora un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a. per il caso di ulteriore inottemperanza del Comune di Castelrotto;

B) Ricorso per annullamento degli atti sopra indicati:

4. in via principale: in quanto illegittimi per le ragioni indicate nel motivo di ricorso n. 2;

5. in subordine, in quanto illegittimi per le ragioni indicate nei motivi di ricorso da n. 3 a 4;

C) Ricorso per accertamento:

6. dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia per lavori interni e per il cambiamento della destinazione d’uso da “terziario” in “commercio al dettaglio” nel parco produttivo “Schweigkofler”, p.ed. 3828, C.C. Castelrotto, come da progetto presentato in data 16.03.2012, ovvero, sulla diffida del 05.08.2013 con conseguente statuizione in ordine all’obbligo del Comune di Castelrotto al rilascio della concessione edilizia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 17.03.2014 la società Schweigkofler s.r.l. adisce questo Tribunale formulando le domande in epigrafe trascritte.

2. La ricorrente propone, cumulativamente, nei confronti del Comune di Castelrotto, in primo luogo, azione esecutiva finalizzata ad ottenere piena attuazione della sentenza n. 190/2013 pronunciata da questo TRGA, con richiesta di nomina di commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, nonché azione caducatoria dei provvedimenti adottati dal Comune successivamente al deposito della citata sentenza di primo grado, ritenuti elusivi degli obblighi conformativi derivanti dalla medesima, previa, se del caso, rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia UE delle questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria sollevate da parte ricorrente. In via subordinata, parte ricorrente esperisce azione volta alla declaratoria della formazione del silenzio-assenso che assume perfezionato sull’istanza di concessione edilizia presentata in data 16.03.2012.

3. Occorre premettere in punto di fatto, avuto riguardo a quanto emerge dall’esposizione in fatto del ricorso e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, che la concessione edilizia veniva richiesta in data 16.03.2012 per l’esecuzione di opere interne con mutamento della destinazione d’uso da “produttivo” e “terziario” in “commercio al dettaglio” sulle pp.mm. 74, 75, 76, 83, 85, 90 e 95 della p.ed. 3828 C.C. Castelrotto sita in zona produttiva Roncadizza, sul confine con il Comune di Ortisei e direttamente accessibile dalla SS 242 Val Gardena-Selva.

4. Con sentenza 27 maggio 2013, n. 190 della cui esecuzione si controverte nel presente giudizio, questo TRGA annullava i provvedimenti, tra cui il diniego espresso dd. 13.06.2012, con cui il Comune di Castelrotto aveva disatteso la predetta richiesta.

5. Il diniego era stato motivato principalmente con il rinvio all’art. 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale) che aveva introdotto limiti al commercio al dettaglio nelle zone produttive...

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