SENTENZA Nº 201900140 di TAR Umbria, 30-01-2019

Presiding JudgePOTENZA RAFFAELE
Date30 Gennaio 2019
Published date13 Marzo 2019
Judgement Number201900140
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Italia)
Pubblicato il 13/03/2019

N. 00140/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2018 REG.RIC.

N. 00310/2018 REG.RIC.

N. 00338/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2018, proposto dai dott.ri Fortunato Bianconi, Loredana Bury, Manuela Chiavarini, Maurizio Ercoli, Luca Senni, Massimiliano Porreca, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Perugia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;



sul ricorso numero di registro generale 310 del 2018, proposto dal dott. Gianluca Cavalaglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Perugia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
dott.ri Emanuele Bonamente, Giulio Castori, Veronica Ceccarelli, Giovanni Cinti, Valentina Coccia, Beatrice Del Papa, Gabriele Discepoli, Maria Noelia Faginas Lago, Cristiano Fragassa, Ilaria Gionfriddo, Sonia Lupica Spagnolo, Francesca Mancuso, Francesca Milano, Panfilo Andrea Ottaviano, Stefano Pagano, Sara Palmerini, Valentina Pettirossi, Gianluca Schiavoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;




sul ricorso numero di registro generale 338 del 2018, proposto dalla dott.ssa Lunella Ferri, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Perugia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

- quanto al ricorso n. 272 del 2018:

per l'annullamento,

delle note prot. 0027686 dell'11 aprile 2018, prot. 0030096 del 19 aprile 2018, prot. 0027687 dell'11 aprile 2018, prot. 0027678 dell'11 aprile 2018 e prot. 0027670 dell'11 aprile 2018 prot. n. 0030095 del 19 aprile 2018, tutte recanti in oggetto «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017»; nonché della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato come ricercatori, con conseguente condanna in tal senso dell'Ateneo resistente;

- quanto al ricorso n. 310 del 2018:

per l'annullamento,

della nota prot. 0030097 del 19 aprile 2018, recante in oggetto «Riscontro a nota acquisita al prot. n. 24876 del 29.03.2018, avente ad oggetto “Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017”»; nonché della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore, con conseguente condanna in tal senso dell'Ateneo resistente;

- quanto al ricorso n. 338 del 2018:

per l'annullamento,

della nota prot. n. 0030099 del 19 aprile 2018, spedita con raccomandata ritirata dalla ricorrente in data 2 maggio 2018, e recante in oggetto «Riscontro a nota acquisita al prot. n. 27346 del 10.42018, avente ad oggetto “Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017», se necessario previa disapplicazione/annullamento della circolare n. 3/2017, adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed accertamento del diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato come ricercatore, con conseguente condanna in tal senso dell'Ateneo resistente.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Perugia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorso n. R.G. 272 del 2018 è stato proposto dai dott.ri Fortunato Bianconi, Loredana Bury, Manuela Chiavarini, Maurizio Ercoli, Luca Senni e Massimiliano Porreca, che riferiscono di aver tutti intrattenuto, ovvero intrattenere tuttora, con l’Università di Perugia, un rapporto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010 e di aver usufruito, «previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte», della proroga biennale prevista dalla richiamata disposizione, ed erano in servizio alla data di entrata in vigore della l. n. 124 del 2015. I ricorrenti hanno tutti indirizzato al loro Ateneo, all’attenzione del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento di rispettiva afferenza, una «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017», volta alla loro assunzione a tempo indeterminato in attuazione del citato art. 20 d.lgs. n. 75 del 2017.

1.1. Avendo ottenuto un riscontro negativo alla suddetta istanza, hanno adito questo Tribunale amministrativo regionale chiedendo:

a) l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:

- delle note dell’Università di Perugia prot. 0027686 dell’11 aprile 2018, prot. 0030096 del 19 aprile 2018, prot. 0027687 dell’11 aprile 2018, prot. 0027678 dell’11 aprile 2018 e prot. 0027670 dell’11 aprile 2018 prot. n. 0030095 del 19 aprile 2018, tutte recanti in oggetto «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT