SENTENZA Nº 201900045 di TAR Molise, 23-01-2019
Presiding Judge | SILVESTRI SILVIO IGNAZIO |
Date | 23 Gennaio 2019 |
Published date | 31 Gennaio 2019 |
Judgement Number | 201900045 |
Court | Tribunale Amministrativo Regionale Molisano (Italia) |
N. 00045/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Albano, Piero Vitullo, Alfonso Peluso e Iolanda Luce, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Luciani e Michele Sansone, con domicilio eletto presso lo studio Michele Sansone in Campobasso, via Campania, n. 83;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p. t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p. t., e Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avvocato Generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
per l'accertamento
quanto al ricorso introduttivo, del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’art 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, con conseguente condanna, anche in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 citato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.6.2018, per l’accertamento del diritto alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, con conseguente condanna, anche in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute, e in particolare, a seguito e per l'effetto dei motivi aggiunti di ricorso, per l’accertamento, anche previa istruttoria, del diritto alla corresponsione dei compensi professionali senza che le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, siano applicate con modalità retroattive, in ossequio alla sentenza della Corte cost., n. 236 del 2017, con conseguente condanna, anche in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, nonché le successive quattro memorie dei ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le due memorie difensive di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti, tutti Avvocati dello Stato che hanno prestato ovvero prestano ancora servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso premettono che ad essi è conferita, oltre alla rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato e di numerosi enti pubblici statali e territoriali, anche una generale attività di consulenza in favore delle Amministrazioni. Essi espongono che fino alle modifiche introdotte con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114, il proprio trattamento economico comprendeva le seguenti componenti: 1) una parte fissa, commisurata a ruolo, titolo e grado e che, relativamente al quantum, è equiparata al trattamento dei magistrati dell’ordine giudiziario; 2) una parte variabile riconosciuta, articolata ai sensi dell’art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che a sua volta si scompone nelle seguenti parti: a) competenze di avvocato liquidate con sentenza od ordinanza oppure pattuite per rinuncia o transazione; b) una somma corrispondente alla metà delle competenze che sarebbero state liquidate per l’ipotesi in cui l’Amministrazione non fosse soccombente e fosse stata disposta la compensazione delle spese ovvero concordata una transazione su sentenza favorevole allo Stato. Questo regime è stato parzialmente modificato dall'art. 1, comma 457, della legge 27.12.2013, n. 147, che ha disposto una riduzione temporanea (per il triennio 2014-2016) dei compensi liquidati, a seguito di sentenza che riconosceva la pubblica Amministrazione non soccombente. Successivamente, è stato introdotto l’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che, per quanto qui di interesse ha operato le seguenti modifiche ordinamentali: i) ha incluso gli onorari professionali nel tetto massimo degli emolumenti di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; ii) nei casi di pronuncia con condanna alle spese della controparte dell’Amministrazione, ha stabilito di ripartire tra gli Avvocati degli enti pubblici le somme recuperate, escludendo da tale regime gli Avvocati dello Stato, ai quali, ha invece riconosciuto solo il 50% delle somme in questione; iii) nei casi di pronuncia in cui l’Amministrazione risulti non soccombente e sia stata disposta la compensazione delle spese, ha riconosciuto agli avvocati e ai dipendenti delle Amministrazioni i compensi in base alle norme regolamentari vigenti in ciascun ente (nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2013), escludendo gli Avvocati dello Stato ai quali quindi, in tali casi, non viene riconosciuta alcuna somma. Sul presupposto che la disciplina appena riportata riduca illegittimamente il proprio trattamento economico, i ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 16.3.2015 e depositato il 19.3.2015, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla corresponsione degli onorari professionali secondo il regime previgente, senza le decurtazioni né le limitazioni previste dal citato art. 9, con condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme dovute. Presupponendo l’accoglimento di dette domande la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L. n...
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