SENTENZA Nº 201807263 di Consiglio di Stato, 25-10-2018

Presiding JudgeCARINGELLA FRANCESCO
Date25 Ottobre 2018
Published date27 Dicembre 2018
Judgement Number201807263
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 27/12/2018

N. 07263/2018REG.PROV.COLL.

N. 02775/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2775 del 2018, proposto da:
Aspiag Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Zago e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

nei confronti

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;
Pam Panorama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Roderi, Erica Santantonio, Filippo Arturo Satta, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1a;

per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA , SEZ. III, n. 991/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova, della Regione Veneto e di Pam Panorama S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Stefano Bigolaro su delega dell'avvocato Guido Zago, Giovanni Corbyons, Paolo Caruso in dichiarata delega dell'avvocato Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti avanzati dalla società ASPIAG Service s.r.l. contro il Comune di Padova e la Regione Veneto per l’annullamento dei seguenti atti:

- determinazione emessa dal Settore commercio ed attività produttive del Comune di Padova prot. n. 297821 del 30 novembre 2012, recante dichiarazione di inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presenta da ASPIAG il 25 ottobre 2012;

- provvedimento di chiusura dell’attività di vendita adottato dal Dirigente del Settore commercio ed attività economiche – Ufficio commercio al dettaglio area privata, prot. n. 191770 del 19 luglio 2013, comunicato via PEC in data 23 luglio 2013, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 107494 del 22 aprile 2013 e di verbale della Polizia Municipale n. 8115086 del 15 marzo 2013 (entrambi contestualmente impugnati).

1.1. La società ricorrente, titolare di due medie strutture di vendita contigue, situate all’interno del compendio immobiliare denominato “ex SAIMP” e aventi superfici di vendita pari a mq. 2.500 e mq. 750, ha presentato in data 25 ottobre 2012 una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., per l'accorpamento dei due esercizi commerciali e la realizzazione di un’unica grande struttura di vendita avente una superficie di mq. 3250.

Il Comune di Padova, ritenendo che la realizzazione di una grande struttura di vendita fosse esclusa dall’ambito degli interventi oggetto di liberalizzazione e soggetta al perdurante vaglio preventivo della p.a., ha dapprima dichiarato inefficace la SCIA di accorpamento e successivamente ordinato la chiusura della grande struttura di vendita.

1.2. I provvedimenti sono stati impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere.

1.3. Hanno resistito al ricorso ed ai motivi aggiunti il Comune di Padova e la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese e sostenendo che la realizzazione di una grande struttura di vendita richiedeva un provvedimento di autorizzazione e non poteva essere intrapresa per effetto di una SCIA.

Nel giudizio di primo grado è intervenuta ad opponendum la società Pam Panorama S.p.A.

1.4. Con ordinanza n. 438 del 13 settembre 2013 è stata accolta l’istanza cautelare della ricorrente.

2. La sentenza, dichiaratamente disattendendo la decisione in sede cautelare, afferma che “anche nel regime normativo vigente ratione temporis, la realizzazione di una grande struttura di vendita era soggetta al perdurante e preventivo vaglio della p.a. - con conseguente necessità del previo rilascio di una formale ed espressa autorizzazione commerciale e insufficienza di un mero controllo a posteriori dell’attività svolta dal privato - e non poteva essere intrapresa in virtù di una SCIA, ovvero di un semplice atto del privato (Ad. Plen. n. 15/2011), né tampoco considerarsi liberalizzata alla luce della normativa di attuazione della direttiva servizi”.

2.1. La motivazione richiama l’art. 15 della legge della Regione Veneto n. 15 del 13 agosto 2004 e le norme che hanno liberalizzato il mercato della distribuzione commerciale (direttiva servizi 2006/123/CE; art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011; art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012), affermando che queste ultime non sono applicabili alla fattispecie scrutinata in quanto:

- la legge statale, dapprima con l'art. 3 del decreto legge n. 138 del 2011 e poi con il decreto legge n. 1 del 2012, ha previsto un termine per l'adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali ai principi di liberalizzazione dell'esercizio delle attività economiche introdotti dalla medesima normativa statale;

- l’art. 4 della L.R.V. n. 30 del 27 dicembre 2011 ha disposto la temporanea sospensione dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita e per i parchi commerciali in attesa dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge (31 dicembre 2011);

- con sentenza n. 65/2013, la Corte Costituzionale ha precisato che il termine per adeguare la normativa regionale ai sopravvenuti principi statali di liberalizzazione andava individuato nel 31 dicembre 2012, considerato quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

- la Regione Veneto ha rispettato il termine del 31 dicembre 2012 emanando la L.R. n. 50 del 27 dicembre 2012 che, all’art. 19, ha previsto che l'apertura di una grande struttura di vendita di superficie superiore a 2.500 mq è soggetta...

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