SENTENZA Nº 201807165 di Consiglio di Stato, 08-11-2018

Presiding JudgeSEVERINI GIUSEPPE
Date08 Novembre 2018
Published date20 Dicembre 2018
Judgement Number201807165
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 20/12/2018

N. 07165/2018REG.PROV.COLL.

N. 04491/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2018, proposto da:
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Piercarlo PILANI, Gianluca MATARESE, Alberto PREGNOLATO, Sergio ROTARIS, Davide CACCIARI, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Guido Valori, Ignazio Tranquilli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;
Roberto Musiani non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I TER, n. 04041/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Piercarlo Pilani, Gianluca Matarese, Alberto Pregnolato, Sergio Rotaris e Davide Cacciari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Franco Gaetano Scoca e Guido Valori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dai signori Pier Carlo Pilani, Gianluca Matarese, Alberto Pregnolato, Roberto Musiani, Sergio Rotaris e Davide Cacciari – tesserati della Federazione Italiana Danza Sportiva – FIDS (riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nei confronti del C.O.N.I., contro la decisione resa dal Collegio di garanzia dello Sport del C.O.N.I. a Sezioni Unite il 7 novembre 2017, a definizione del ricorso n. 104/17, con dispositivo prot. n. 878/2017, pubblicata, distinta con il n. 2/2018, munita di motivazione, in data 10 gennaio 2018, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi, ivi compresi i provvedimenti del Procuratore generale dello Sport del C.O.N.I. prot. 0063/2017/D del 20 gennaio 2017, prot. 0142/2017/D del 20.2.2017 e prot. 0349/2017/D del 19 aprile 2017, gli atti di indagine relativi ai procedimenti disciplinari riuniti iscritti ai nn. 3/17 e 6/17 del Registro Procura federale della FIDS e, infine, l’atto di deferimento della Procura generale dello Sport del C.O.N.I, prot. 2456 del 21.4.2017.

1.1. I ricorrenti erano stati destinatari di due procedimenti disciplinari (n. 3/17 e n. 6/17), poi riuniti.

La sentenza di primo grado - dopo aver dato atto delle qualità rivestite da ciascuno di loro ([…] il Sig. Piercarlo Pilani è membro del Consiglio Federale della FIDS, il Sig. Alberto Pregnolato è un tecnico che svolge, per la FIDS, l’incarico di Direttore Nazionale della Scuola Federale di Danza Sportiva e quello di componente della Direzione Tecnica Internazionale, il Sig. Davide Cacciari è un tecnico, titolare di scuole di danza, che svolge per la FIDS l’incarico di Coordinatore Tecnico Nazionale e quello di componente della Direzione Tecnica Internazionale, il Sig. Gianluca Matarese è un tesserato che ha con la FIDS un rapporto di collaborazione, il Sig. Roberto Musiani è un dipendente della FIDS con l’incarico di Direttore tecnico ed organizzativo ed il Sig. Sergio Rotaris, ex consigliere federale, infine, ha ricoperto importanti incarichi internazionali quale membro della WDSF (World Dance Sport Federation)>>)- ricostruisce le vicende dei procedimenti disciplinari come segue:

Quanto al procedimento n. 3/17, iniziato dalla Procura Federale della FIDS, in data 19.1.2017 il Procuratore Federale ha, tuttavia, formulato una prima istanza di autorizzazione all’astensione e, a seguito del rigetto di tale istanza da parte del Procuratore Generale, ha assegnato il fascicolo ad un proprio Sostituto. Con successivo atto del 20.2.2017, lo stesso Procuratore Federale ha formulato una seconda istanza di autorizzazione all’astensione, che, con provvedimento prot. n. 0142/2017/D anch’esso del 20.2.2017, il Procuratore Generale ha accolto, disponendovi altresì l’applicazione del Procuratore Nazionale Avv. Martone.

Rispetto al fascicolo n.6/17, in data 19.1.2017 il Procuratore Federale ha avanzato richiesta di autorizzazione ad astenersi, subito accolta dal Procuratore Generale con provvedimento prot. n. 0063/2017/D del 20.1.2017, con applicazione a tale procedimento sempre del Procuratore Nazionale Avv. Martone.

Con atto prot. n. 2456 del 21.4.2017 la Procura Generale dello Sport ha esercitato l’azione disciplinare, deferendo diverse persone, tra cui gli attuali ricorrenti, dinanzi al Tribunale Federale della FIDS.

Il Tribunale Federale, con decisione n. 20/2017 depositata in data 3.7.2017, ha dichiarato “inammissibile l’azione disciplinare promossa con l’atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot.2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport” e “altresì inammissibile l’azione disciplinare promossa con l’atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot.2456) per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati”, “la nullità dell’atto di delega del 19 aprile 2017 (prot.0349/2017/D)”, nonché “la nullità di tutti gli atti di indagine”.

A seguito di reclamo presentato dalla Procura federale...

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