SENTENZA Nº 201806833 di TAR Lazio - Roma, 24-01-2018

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Date24 Gennaio 2018
Published date18 Giugno 2018
Judgement Number201806833
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 18/06/2018

N. 06833/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05023/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5023 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- (già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi, Carmelo Barreca e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Emilia, 88;

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Generoso Bloise, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Trastevere, 209;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Generoso Bloise, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Trastevere, 209;
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Cino Benelli, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Roma, Via Flaminia, 189;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento emanato in data 27 marzo 2017 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi – Ufficio Apparecchi da intrattenimento, Protocollo RU 33796, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata disposta la decadenza della ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

- di ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche allo stato non conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2017:

- del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 29 settembre 2017, con cui si è disposto che a decorrere dal 1° ottobre 2017, non verranno accolte: 1. nuove istanze per l’ottenimento della certificazione di idoneità di sale VLT; 2. Nuove istanze di verifica di conformità per sistemi di gioco e giochi VLT; 3. Nuove istanze di rilascio di nulla Osta per apparecchi AWP; si è stabilito altresì di demandare alla discrezionalità delle singole Questure la prosecuzione dell’attività delle sale VLT aperte in virtù di provvedimenti ex art. 88 TULPS rilasciati dopo il 27 marzo 2017 e si è infine stabilito di “congelare” e quindi non restituire le somme spettanti alla Società a titolo di deposito cauzionale maturate nel corso dell’anno 2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; di -OMISSIS-; di -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente -OMISSIS- (già -OMISSIS-) esercita, dal 1° febbraio 2007, in regime di concessione, l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito.

Più in dettaglio, secondo quanto risulta gli atti del giudizio, con bando del 14 aprile 2004 è stata indetta, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, la procedura selettiva per “l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse”.

Tra gli aggiudicatari della gara vi era l’associazione temporanea di imprese (ATI) avente come mandataria -OMISSIS-, che ha stipulato l’originaria convenzione di concessione il 15 luglio 2004.

L’ATI concessionaria ha poi costituito la società -OMISSIS-, il cui capitale sociale era ripartito secondo le quote di partecipazione alla stessa ATI e che è subentrata nella concessione mediante atto sottoscritto il 31 gennaio 2007.

-OMISSIS- ha quindi modificato la propria denominazione, dapprima, nel 2009, in -OMISSIS- e successivamente, nel 2015, in -OMISSIS-.

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 27 marzo 2017, con il quale, in esito al procedimento avviato con nota del 13 dicembre 2016, è stata dichiarata la decadenza della concessione e disposto contestualmente l’avvio del c.d. periodo transitorio (pari a sei mesi), durante il quale il concessionario sarebbe stato tenuto “a garantire la prosecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione”, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della convenzione di concessione.

3. Al fine di comprendere le censure proposte dalla ricorrente, si rende necessario sintetizzare l’articolato percorso motivatorio del provvedimento impugnato, che reca una dettagliata ricostruzione di tutte le vicende attinenti al rapporto concessorio, nonché delle valutazioni svolte al riguardo dall’Agenzia, anche alla luce delle osservazioni rese dall’odierna ricorrente in sede di partecipazione procedimentale.

In questa prospettiva, le ragioni alla base del provvedimento di decadenza possono essere riassunte nei termini seguenti.

(i) Il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica, originariamente fissato al 31 ottobre 2009, è stato inizialmente prorogato al 31 ottobre 2010 dall’articolo 1, comma 532, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Successivamente, l’Agenzia ha ritenuto che le concessioni in scadenza fossero state prorogate ex lege, per effetto dell’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino alla conclusione delle nuove procedure di affidamento della concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito.

(ii) La nuova gara è stata indetta con bando in data 8 agosto 2011. L’odierna ricorrente, pur partecipando alla gara, ha...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT