SENTENZA Nº 201805994 di TAR Lazio - Roma, 09-05-2018

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Date09 Maggio 2018
Published date28 Maggio 2018
Judgement Number201805994
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 28/05/2018

N. 05994/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09482/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9482 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Argor - Heraeus Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Giovanni Crisostomo Sciacca, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell’avv. Giovanni Crisostomo Sciacca;

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo,

del provvedimento prot. 0038553 del 5 giugno 2015, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato l'istanza di riesame del criterio di determinazione della base di calcolo del contributo di funzionamento, nonché di rimborso di quanto indebitamente corrisposto per l'anno 2014,

delle deliberazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 23787 del 18 luglio 2012, n. 24352 del 9 maggio 2013, n. 24766 del 22 gennaio 2014, n. 24939 del 28 maggio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, n. 25484 del 4 giugno 2015, nella parte in cui le stesse prevedono in maniera generalizzata, come base di calcolo del fatturato, ai fini dell’applicazione del contributo di funzionamento, la voce A1 del conto economico di bilancio;

e, per quanto occorrer possa,

per l’annullamento

della comunicazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 17 giugno 2015 con cui si chiede ad Argor il pagamento del contributo di funzionamento per l’anno 2015;

nonché,

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

per l’annullamento

del provvedimento del 19 ottobre 2017, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato l'istanza di riesame del criterio di determinazione della base di calcolo del contributo agli oneri di funzionamento, nonché di rimborso di quanto indebitamente corrisposto per gli anni 2013-2016 da Argor Heraeus;

delle deliberazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 26420 del 1 marzo 2017, n. 26511 del 14 marzo 2017 e dei relativi allegati A e B, n. 25945 del 23 marzo 2016 e relativi allegati A e B nella parte in cui le stesse prevedono in maniera generalizzata, come base di calcolo del fatturato, ai fini dell’applicazione del contributo agli oneri di funzionamento, la voce A1 del conto economico di bilancio approvato alla data della deliberazione stessa

e per la condanna

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al rimborso delle somme versate indebitamente e comunque con riserva da Argor - Heraeus per gli anni 2013-2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del gravame la Argor – Heraeus Italia S.p.A. (d’ora innanzi Argor o società), ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento prot. 0038553 del 5 giugno 2015, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM o Autorità) ha respinto l’istanza da essa presentata per il riesame del criterio di determinazione della base di calcolo del contributo di funzionamento dell’Autorità (di cui all’art 10, comma 7-ter, l. n. 287/1990), nonché per il rimborso di quanto indebitamente da essa corrisposto per l'anno 2014.

Ha impugnato, altresì, le delibere dell'Autorità (nn. 23787 del 18 luglio 2012, 24352 del 9 maggio 2013, 24766 del 22 gennaio 2014, 24939 del 28 maggio 2014, 25293 del 28 gennaio 2015 e 25484 del 4 giugno 2015), che, nel determinare le modalità di calcolo del detto contributo, individuano, quale base di calcolo del fatturato, sul quale applicare la misura percentuale che determina l’importo del contributo di funzionamento, la voce A1 del conto economico di bilancio.

La società, premessa una diffusa ricostruzione della sua attività e dei principi normativi in materia di contributo da versarsi all’Autorità da parte delle imprese vigilate, articola i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, contraddittorio e partecipazione al procedimento. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento.

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame e della domanda di rimborso sarebbe illegittimo in quanto non è stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e per difetto di motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT