SENTENZA Nº 201804211 di Consiglio di Stato, 14-12-2017

Presiding JudgeSANTORO SERGIO
Date14 Dicembre 2017
Published date10 Luglio 2018
Judgement Number201804211
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 10/07/2018

N. 04211/2018REG.PROV.COLL.

N. 03583/2016 REG.RIC.

N. 04267/2016 REG.RIC.

N. 04364/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3583 del 2016, proposto da:
INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE EUROPEE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Paparella, Antonio Pagliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni D’Amato in Roma, via Calabria, n. 56;

contro

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

AEG S.R.L., non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 4267 del 2016, proposto da:
PIAGGIO & FIGLI SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco D’Alberti, Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

ELETTROMECCANICA PM S.R.L., P.M. & C. SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pascone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pascone in Roma, via Simeto, n. 12;
APPLICAZIONI ELETTRICHE GENERALI SRL, DAMIANO MOTOR'S SPA, ELETTROMECCANICA CAMPANA SPA, FIREMA TRASPORTI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, ELETTROMECCANICA DI CLAVO ANNA & C. SNC, ELETTROMECCANICA SRL, MOTORTECNICA SRL, RETAM SUD INDUSTRIA ELETTROMECCANICA SPA, ELETTROMECCANICA SOELTA SRL, INDUSTRIA ELETTROMECCANICHE EUROPEE SRL, FIREMA TRASPORTI SPA, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 4364 del 2016, proposto da:
MEIS ELETTROMECCANICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Greco, Andrea Zincone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Greco in Roma, via del Plebiscito, n. 112;

contro

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, non costituiti in giudizio;

nei confronti

TRENITALIA SPA, FIREMA TRASPORTI SPA in amministrazione straordinaria, non costituiti in giudizio;

per la riforma

- quanto al ricorso n. 4364 del 2016, della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma n. 2668 del 2016;

- quanto al ricorso n. 4267 del 2016, della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma n. 2673 del 2016;

- quanto al ricorso n. 3583 del 2016, della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma n. 2674 del 2016;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Elettromeccanica P.M. s.r.l. e di P.M. & C. Scarl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Paparella, Marco D’Alberti, Alessandro Greco, Maria Vittoria Lumetti e Sergio Fiorentino dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.‒ L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento 27 maggio 2015 n. 25488, deliberava che le società Damiano Motor’s s.p.a., El.Ca. Elettromeccanica Campana s.p.a., Elettromeccanica Pm s.r.l., Elettromeccanica So.El.Ta. s.r.l., Firema Trasporti s.p.a. in amministrazione straordinaria, G.M.G. Elettromeccanica di Clavo Anna & C. s.n.c., M.e.i.s. Elettromeccanica s.r.l., Motortecnica s.r.l., Piaggio & Figli Service s.r.l., P.M. & C. s.c.a.r.l. in liquidazione, Retam Sud Industria Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, e Industrie Elettromeccaniche Europee s.r.l. avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, consistente in una complessa pratica concordata volta a distorcere i meccanismi di confronto concorrenziale di 24 procedure di gara indette da Trenitalia s.p.a., principalmente per l’approvvigionamento di beni e servizi elettromeccanici ad uso ferroviario.

In considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità irrogava nei confronti delle società partecipanti all’intesa le seguenti sanzioni: Meis € 403.878,30; IEE € 388.865,10; Dmotor € 5.280,00; Elca € 210.597,30; El-Pm € 90.361,47; Soelta € 8.095,21; Firema € 234.642,48; Gmg € 87.971,70; Motortecnica € 119.919,81; Piaggio € 402.090,00; PM € 12.622,81; Retam € 22.983,00.

2.‒ Avverso l’anzidetto provvedimento le imprese sanzionate proponevano separate impugnazioni. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenze n. 2668, n. 2673 e n. 2674 del 2016, respingeva i ricorsi proposti rispettivamente dalle società Meis, Piaggio, e IEE.

3.‒ Le società indicate in epigrafe hanno quindi sollevato appello, riproponendo sostanzialmente i motivi di ricorso già formulati in primo grado.

4.‒ Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, insistendo per il rigetto del gravame.

5.‒ All’udienza del 14 dicembre 2017 e nella successiva camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018, le cause sono state discusse e trattenute per la decisione.

DIRITTO

1.‒ Va pregiudizialmente disposta la riunione degli appelli in epigrafe, atteso che gli stessi sono stati proposti avverso tre sentenze del giudice di primo grado aventi ad oggetto il medesimo provvedimento di accertamento dell’intesa restrittiva, formulando motivi di gravame in buona parte sovrapponibili.

2.‒ Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dall’Autorità ‒ e confermata dalle sentenze impugnate ‒ le imprese sanzionate avrebbero costituito, nel quadriennio 2008-2011, un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, attuata nella forma della pratica concordata in relazione alle procedure di gara indette dalla stazione appaltante Trenitalia s.p.a. In particolare, i membri del cartello si sarebbero ripartiti il mercato delle commesse aggiudicate da Trenitalia, tramite accordi funzionali a predefinire, sia le offerte dell’aggiudicatario di volta in volta designato, sia...

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