SENTENZA Nº 201802531 di Consiglio di Stato, 08-03-2018

Presiding JudgePATRONI GRIFFI FILIPPO
Date08 Marzo 2018
Published date26 Aprile 2018
Judgement Number201802531
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 26/04/2018

N. 02531/2018REG.PROV.COLL.

N. 04753/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4753 del 2016, proposto dalla società Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia e Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Sinergie S.p.A in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Tagliabue S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Trovato, Alessandro Pizzato e Elena Fabbris, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michela Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, 288;

nei confronti

Consip S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’aavvocato Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;

per la revocazione

della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 812 del 29 febbraio 2016, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni.


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Sinergie S.p.A e Consip S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Mauro Pisapia, Marcello Clarich, Giorgio Trovato, Elena Fabbris e Andrea Fantappiè (su delega dell’avvocato Alberto Bianchi);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia riguarda il ricorso instaurato dalla società Siram s.p.a., contro il R.T.I. Sinergie s.p.a. e nei confronti di Consip s.p.a., per ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 812 del 29 febbraio 2016, resa sull’appello n. 8657/2015 proposto da Sinergie per la riforma della sentenza n. 9350 del 13 luglio 2015 pronunciata dal T.a.r. per il Lazio, Roma, Sezione III, sul ricorso da quest’ultima azionato, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Tagliabue s.p.a., per l’annullamento dell’aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni.

1.1. La gara (bando pubblicato in data 23 maggio 2012 sulla G.U.R.I), indetta da Consip con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era suddivisa in dodici lotti territoriali (quello per cui si procede è il Lotto 10 riguardante le regioni Basilicata e Calabria), per la durata complessiva di 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della convenzione per ciascun lotto.

1.2. Siram, classificatasi al primo posto, si era aggiudicata la gara riportando il punteggio di 90,387.

1.3. Il R.T.I. Sinergie, secondo classificato col punteggio di 88,342, impugnava con ricorso introduttivo il provvedimento n. 1700 adottato da Consip in data 22 gennaio 2015, concernente la conclusione con esito positivo, in favore di Siram, del procedimento di verifica della legittimità degli atti della procedura di gara, all’esito della quale, con provvedimento prot. n. 23682 del 12 settembre 2014, era stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di quest’ultima.

Il procedimento di secondo grado in via di autotutela era stato attivato, su istanza della stessa Sinergie, non appena avuta notizia di una decisione del Consiglio di Stato, su analoga questione e alla medesima sostanzialmente favorevole (Sezione III, sentenza 12 novembre 2014, n. 5573), benché pronunciata in un separato e diverso giudizio.

1.4. Al diniego dell’annullamento d’ufficio era seguita, il 27 gennaio 2015, la stipulazione della relativa Convenzione tra Consip spa e Siram spa.

1.5. Il T.a.r. per il Lazio, Roma, Sezione III, con la sentenza n. 9350 del 13 luglio 2015:

a) assorbiva, per ragioni di economia processuale, l’esame del ricorso incidentale con cui la controinteressata Siram aveva contestato la mancata esclusione del R.T.I. Sinergie (secondo classificato) dalla gara, reputando il ricorso - prima facie - del tutto infondato;

b) rigettava le eccezioni di rito sollevate dalle resistenti, di irricevibilità per tardività e di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo la gravata determina del 22 gennaio 2015 un atto propriamente confermativo e, dunque, autonomamente ricorribile, malgrado l’inoppugnabilità dell’aggiudicazione definitiva disposta nel settembre del 2014;

c) rigettava il ricorso nel merito, ritenendo Siram spa ancora nel possesso della richiesta classificazione per la categoria OG11, pur dopo l’avvenuta cessione del ramo d’azienda a GI;

d) rigettava le connesse e conseguenziali domande della ricorrente di subentro nell’aggiudicazione e nel contratto e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno;

e) dichiarava l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso incidentale proposto da Siram;

e) condannava la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti, in parti eguali, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori.

1.6. Sinergie appellava la sentenza (ricorso n. 8657 del 2015).

1.7. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2015, fissata per la discussione dell’incidente cautelare, il giudizio veniva rinviato su accordo delle parti all’udienza del 15 dicembre 2015.

1.8. All’anzidetta camera di consiglio, il Collegio - previo avviso alle parti ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. – decideva la causa con sentenza in forma semplificata.

1.9. Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 812 del 29 febbraio 2016, di cui oggi è chiesta la revocazione:

a) rigettava le eccezioni preliminari (riproposte da Siram) di irricevibilità per tardività e di inammissibilità per difetto di interesse, confermando le statuizioni di primo grado in punto di qualificazione della gravata determina del 22 gennaio 2015 quale atto propriamente confermativo e, dunque, autonomamente impugnabile;

b) respingeva l’appello incidentale di Siram, volto a contestare la mancata esclusione di Sinergie dalla gara;

c) rigettava le eccezioni, sollevate da Consip, di inammissibilità dell’appello per mancata specificazione dei motivi di gravame e per mancata impugnazione dell’attestazione SOA rilasciata da Protos in data 7 novembre 2013, concernente il mantenimento delle categorie e delle classifiche di qualificazione possedute da Siram prima della stipula del contratto di cessione;

d) accoglieva l’appello principale di Sinergie e per l’effetto, in riforma...

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