SENTENZA Nº 201802025 di Consiglio di Stato, 08-03-2018

Presiding JudgePATRONI GRIFFI FILIPPO
Date08 Marzo 2018
Published date30 Marzo 2018
Judgement Number201802025
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 30/03/2018

N. 02025/2018REG.PROV.COLL.

N. 06296/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6296 del 2014, proposto da:
Cento Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino, con domicilio eletto presso la signora Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Comune di Villasimius, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Murgia, con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Di Meo in Roma, via G. Pisanelli, 2;

nei confronti

Quinto Vacca non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, CAGLIARI, SEZIONE II, n. 33 del 2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasimius;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Carla Valentino e Costantino Murgia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La Cento Società Cooperativa ha stipulato con il Comune di Villasimius, in data 10 aprile 1992, una convenzione di lottizzazione “per la disciplina e l’adempimento delle obbligazioni e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al piano di lottizzazione denominato I Borghi”.

La Società, in data 5 novembre 2011, ha presentato istanza all’amministrazione comunale per ottenere, ai sensi dell’art. 18, comma 32, L.R. Sardegna n. 12 del 2011, l’autorizzazione unica per la realizzazione, nelle aree destinate a servizi connessi e non ancora utilizzate, di un complesso residenziale con tipologie di case indipendenti a schiera.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Villasimius, in data 18 maggio 2012, ha rilasciato l’autorizzazione richiesta consentendo il cambio di destinazione d’uso da volumi destinati a servizi connessi con la residenza a volumi destinati a residenza.

Con successivo provvedimento del 26 novembre 2012, lo stesso SUAP ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione rilasciata il 18 maggio 2012.

Il TAR Sardegna, con l’impugnata sentenza n. 130 del 2013 ha respinto il ricorso proposto dalla Cooperativa Cento avverso il provvedimento di autotutela.

Di talché, l’interessata ha formulato il presente appello, articolato nei seguenti motivi:

Violazione dell’art. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 18, comma 32, della L.R. n. 12 del 2011 e dell’art. 21 della L.R. n. 21 del 2011. Carenza di motivazione.

La sentenza impugnata non sarebbe condivisibile per l’insussistenza dei presupposti necessari all’esercizio del potere di autotutela, vale a dire il vizio di legittimità del provvedimento annullato e l’interesse pubblico differente dal rispristino della legalità violata, da valutare anche attraverso un bilanciamento con gli interessi privati.

Tra la appellante ed il Comune di Villasimius è stata sottoscritta una convenzione che, in ottemperanza alla normativa regionale sarda (art. 4 del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, c.d. decreto Floris), ha previsto che dovessero essere rispettate le seguenti proporzioni tra residenze, servizi connessi e servizi pubblici: 70% per le residenze; 20% per i servizi connessi con la residenza e 10% per i servizi pubblici. La Cooperativa Cento ha realizzato integralmente le residenze private ed i servizi pubblici nonché oltre il 50% dei servizi connessi e, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 32, della legge regionale della Sardegna n. 12 del 2011, ha presentato istanza al SUAP del Comune per ottenere la conversione delle residue volumetrie, originariamente destinate a servizi connessi con la residenza, in volumetrie residenziali. Il legislatore sardo, infatti, avrebbe ritenuto che in una lottizzazione i c.d. servizi connessi possano anche non sussistere e tale scelta risponderebbe all’esigenza di contribuire ad allievare e minimizzare gli effetti negativi derivanti dalla carenza di abitazioni destinate a famiglie a reddito non elevato.

Anche volendo seguire l’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la modifica della convenzione di lottizzazione dovrebbe sempre essere concordata tra le parti che hanno sottoscritto la lottizzazione stessa, con conservazione di un ambito di discrezionalità per l’amministrazione nella valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla richiesta di conversione delle volumetrie, dovrebbe dissentirsi in merito al presunto onere che, in caso di conversione delle volumetrie, graverebbe sul Comune. Infatti, non è dato comprendere per quale motivo, se una legge regionale prevede che una lottizzazione possa essere realizzata anche in assenza totale di servizi connessi con la residenza, il Comune potrebbe anche solo ipotizzare di doversi fare carico della realizzazione dei detti servizi. I servizi connessi, insomma, non sono servizi...

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