SENTENZA Nº 201801961 di TAR Lombardia - Milano, 13-06-2018

Presiding JudgeBINI SILVANA
Date13 Giugno 2018
Published date06 Agosto 2018
Judgement Number201801961
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 06/08/2018

N. 01961/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00052/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2018, proposto da
- AMAIE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Maoli e Andrea Rossi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via San Paolo n. 7, presso lo studio dell’Avv. Roberto A. Jacchia;

contro

- l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 26 ottobre 2017, n. 709/2017/S/EEL, comunicata alla ricorrente in data 30 ottobre 2017, avente ad oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di installazione di misuratori elettronici”, quantificata in misura pari ad € 281.700,00;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, e in particolare, della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 17 aprile 2014, n. 173/2014/S/EEL (comunicazione avvio del procedimento) e delle note della medesima Autorità del 26 febbraio 2015, prot. n. 6820, e del 2 febbraio 2017, prot. n. 3905 (comunicazioni delle risultanze istruttorie);

- nonché per l’annullamento o la disapplicazione della deliberazione della medesima Autorità 18 dicembre 2006, n. 292 (Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione) e del relativo allegato A, oltre che della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, n. 243/2012/E/COM (Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni) e dell’allegato A alla medesima, nei limiti di quanto specificato nel presente ricorso;

- e inoltre per l’accertamento del diritto di AMAIE a non essere soggetta al pagamento della sanzione di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 709/2017 e, quindi, della non debenza delle somme richieste dalla stessa Autorità a tale titolo, nonché, in subordine, ex art. 134 cod. proc. amm., per la rideterminazione in riduzione della sanzione di cui alla menzionata deliberazione n. 709/2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 giugno 2018, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2017 e depositato il 9 gennaio 2018, la ricorrente ha impugnato, tra l’altro, la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 26 ottobre 2017, n. 709/2017/S/EEL, comunicata in data 30 ottobre 2017, avente ad oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di installazione di misuratori elettronici”, quantificata in misura pari ad € 281.700,00.

La ricorrente è una società interamente partecipata dal Comune di Sanremo che gestisce, in house, il servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel predetto Comune (relativamente a circa trentamila utenze), unitamente ad Enel Distribuzione S.p.A. (circa ventunomila utenze); nel mese di luglio 2001, la ricorrente ha ottenuto la concessione unica per la distribuzione elettrica con riguardo a tutto il territorio comunale, subentrando ad Enel anche nella gestione delle restanti utenze. La cessione del ramo d’azienda di Enel in favore della ricorrente tuttavia non si è mai del tutto perfezionata a causa di vicende amministrative che hanno coinvolto il Comune di Sanremo. All’atto della proposizione del ricorso, comunque, l’installazione dei misuratori elettronici presso tutte le utenze servite risulta completata.

Con la deliberazione dell’Autorità del 17 aprile 2014 n. 173/2014/S/EEL si è contestata alla ricorrente l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT