SENTENZA Nº 201801939 di TAR Lombardia - Milano, 14-02-2018

Presiding JudgeMOSCONI MARIO
Date14 Febbraio 2018
Published date03 Agosto 2018
Judgement Number201801939
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 03/08/2018

N. 01939/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01032/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2017, proposto da
Associazione Culturale Madni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Corli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Milano, Via Filippo Corridoni, 39;

contro

Comune di Castano Primo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28;

per l'annullamento

della determinazione assunta in data 13 marzo 2017 dal Responsabile del Servizio lavori pubblici territorio e ambiente della Città di Castano Primo, avente ad oggetto l’annullamento del permesso di costruire n. 17/2015, rilasciato in data 15 gennaio 2016 all’Associazione Culturale Madni (e successive varianti), nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il rapporto di Polizia Locale del 9 novembre 2016 prot. n. 2269, richiamato nell’atto impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castano Primo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’articolo 134 della Costituzione, l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'articolo 36, comma 2, e l’articolo 79, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Associazione Culturale Madni ha impugnato la determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici, territorio e ambiente del Comune di Castano Primo con la quale è stato annullato il permesso di costruire n. 17/2015, rilasciato alla stessa Associazione il 15 gennaio 2016.

Ha, inoltre, censurato il rapporto della Polizia locale di Castano Primo del 9 novembre 2016, richiamato nel provvedimento di annullamento.

2. L’Associazione ricorrente è diretta, in base all’atto costitutivo e dallo statuto, a perseguire i seguenti scopi:

a) mantenere e valorizzare le tradizioni culturali e religiose dei Paesi d’origine dei Musulmani residenti nel territorio del Castanese, rafforzare il legame di fratellanza umana con i cittadini locali attraverso lo scambio culturale, la collaborazione sociale, la vicinanza civile all’interno di un quadro di rispetto e di integrazione, in accordo con i valori della Repubblica Italiana e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

b) far rivivere gli insegnamenti del Profeta (Sunna) e la Rivelazione Divina (Corano).

c) promuovere una condotta morale che porti alla pratica del bene.

d) organizzare e facilitare viaggi di studio e di pellegrinaggio (Mecca-Medina).

e) organizzare e facilitare le procedure di sepoltura dei Musulmani anche presso il paese d’origine.

f) organizzare corsi e manifestazioni o eventi per la promozione della cultura musulmana e le lingue e tradizioni del paese di origine degli associati”.

Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, con istanza depositata il 9 gennaio 2013, l’Associazione ha chiesto al Comune di Castano Primo un “Parere preventivo all’esercizio dell’attività di culto” presso gli “immobili siti in Castano Primo, Via Friuli n. 1”. Nell’istanza si evidenziava, tra l’altro, che il complesso immobiliare era costituito “da n. 2 fabbricati a uso residenziale, n. 2 fabbricati a uso deposito, n. 1 fabbricato a uso autorimessa oltre ad area di pertinenza” e che tale complesso – che in caso di parere positivo sarebbe stato ristrutturato – ricadeva in zona urbanistica B 3.1 “residenziale di completamento edilizio del tessuto urbano consolidato”.

L’istanza è stata riscontrata dal Comune con la nota del 22 marzo 2013, con la quale è stato reso parere favorevole all’utilizzazione richiesta dall’Associazione, in considerazione della localizzazione degli immobili nella zona urbanistica B 3.1 “dove la destinazione principale è quella residenziale e le attrezzature culturali, che rientrano nella fattispecie dei “servizi alla persona” compatibili con la residenza, sono quindi ammissibili”. Il Comune precisava, inoltre, che “Per poter utilizzare in tal senso gli immobili prescelti, è necessario pertanto inoltrare richiesta di idoneo titolo abilitativo tendente al mutamento della destinazione d’uso, adottando tutte le specifiche prescrizioni impartite dalla normativa vigente. Nella redazione dell’istanza, dovrà essere posta particolare attenzione al reperimento dei Posti Auto interni al lotto, nelle quantità previste all’art. 12 della N.T.A. del Piano delle Regole, inerenti la nuova destinazione d’uso (servizi alla persona). Dovranno essere inoltre computati e successivamente versati i contributi relativi agli Oneri di Urbanizzazione dovuti in relazione alla trasformazione dell’uso da “residenziale” a “servizi alla persona compatibili”, secondo le vigenti tariffe”.

Stante il parere preventivo favorevole del Comune, l’Associazione ha quindi dato corso, il 28 ottobre 2013, all’acquisto del complesso immobiliare di Via Friuli n. 1.

L’Associazione ha poi ottenuto, il 24 luglio 2015, l’autorizzazione paesaggistica “per la realizzazione di ampliamento edificio esistente con cambio di destinazione d’uso da residenza a servizio alla persona”, e ha quindi domandato, il 20 agosto 2015, il permesso di costruire, che è stato effettivamente rilasciato il 15 gennaio 2016.

A ciò è seguita, il 5 luglio 2016, la presentazione della comunicazione di inizio dei lavori.

E’ poi avvenuto che il Comune ha manifestato dubbi all’Associazione in ordine all’effettiva possibilità di destinare il complesso immobiliare di Via Friuli n. 1 all’esercizio del culto. Si sono, quindi, tenuti una serie di incontri con i rappresentanti dell’Associazione, la quale ha stabilito spontaneamente, in questa fase, di sospendere i lavori dal 13 ottobre 2016, dandone comunicazione all’Amministrazione.

Gli approfondimenti svolti hanno, infine, condotto il Comune all’adozione del provvedimento del 13 marzo 2017, impugnato nel presente giudizio, con il quale è stato disposto l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 17/2015 del 15 gennaio 2016.

3. Le motivazioni della determinazione assunta dall’Amministrazione, illustrate nel corpo dell’atto, evidenziano, in particolare, che:

- il Comune ha appurato che l’intervento edilizio è preordinato alla...

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