SENTENZA Nº 201801297 di TAR Lombardia - Milano, 17-01-2018

Presiding JudgeMOSCONI MARIO
Date17 Gennaio 2018
Published date17 Maggio 2018
Judgement Number201801297
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 17/05/2018

N. 01297/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01795/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2013, proposto da
Cristian Sarcina, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Immobiliare Quarto Oggiaro s.a.s. di Sarcina Cristian & C., rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Decio e Giovanna Lenti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Corridoni, 11;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Paola Cozzi, con domicilio in Milano, Via della Guastalla, 6;

per l’annullamento

- del provvedimento dello Sportello Unico dell’Edilizia datato 9 maggio 2013 (PG 323529/2013), recante il rigetto della richiesta di permesso di costruire a parziale sanatoria protocollata in data 14 settembre 2010 (PG 706785/2010), nonché l’ordine di “demolizione del capannone prefabbricato entro perentori giorni 90 (novanta) dal ricevimento della presente”;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso e in particolare della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di richiesta di permesso di costruire a parziale sanatoria (PG 343837/2001), datata 19 aprile 2011;

e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visto il ricorso incidentale recante domanda riconvenzionale proposto dal Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2013, e poi nuovamente depositato il successivo 19 luglio, a seguito della ripetizione delle notifiche, il sig. Cristian Sarcina e Immobiliare Quarto Oggiaro s.a.s. di Sarcina Cristian & C. hanno impugnato – insieme alla precedente comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – il provvedimento del Comune di Milano datato 9 maggio 2013, PG 323529/2013 del 13 maggio 2013, con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire a parziale sanatoria del 14 settembre 2010 “per l’esecuzione di opere consistenti nella realizzazione di una stazione di servizio con annesso punto di ristoro all’interno di un capannone prefabbricato in zona B1/M (aree per attrezzature connesse alla mobilità)” ed è stata ordinata “la demolizione del capannone prefabbricato”.

2. I ricorrenti hanno evidenziato che il capannone prefabbricato oggetto dell’ordinanza di demolizione insiste sull’area sita in Milano, Via Amoretti n. 80, identificata al NCEU al foglio 12, mappale 86; area di cui è esclusiva proprietaria Immobiliare Quarto Oggiaro s.a.s. di Sarcina Cristian & C., della quale il sig. Cristian Sarcina è amministratore unico e legale rappresentante.

Il capannone è attualmente condotto in locazione, sulla base di un contratto stipulato il 1° luglio 2012, dalla ditta individuale CRI.PI. di Sarcina Cristian, che vi svolge attività di compravendita di macchine, utensili ed attrezzature usate e revisionate. In precedenza, l’immobile è stato condotto in locazione, dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2011, da Eldancar s.p.a., che vi svolgeva l’attività di vendita di automobili e relativa assistenza.

3. I ricorrenti hanno, inoltre, allegato che, secondo le disposizioni del previgente Piano Regolatore Generale (PRG), l’area ricadeva in zona omogenea B1 e aveva destinazione funzionale “M - Aree per attrezzature connesse alla mobilità”. La relativa disciplina, contenuta all’articolo 45 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), prevedeva che “Le aree M sono riservate alle attrezzature e agli impianti pubblici per gli interscambi e le interconnessioni tra i diversi mezzi di trasporto e relativi parcheggi”.

In base al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 22 maggio 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 47 del 21 novembre 2012, l’area rientra, invece, nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e, in particolare, nel Tessuto urbano di recente formazione, per il quale l’articolo 5 delle NTA del Piano delle Regole prevede la possibilità di insediare liberamente le destinazioni funzionali “senza alcuna esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale predefinito”.

4. Posti tali dati, nel ricorso si afferma che il capannone esisterebbe da tempo immemorabile, come sarebbe comprovato da risalente documentazione.

Si rappresenta, poi, che Immobiliare Quarto Oggiaro s.a.s. aveva presentato in data 27 febbraio 1995 una domanda di condono edilizio – ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – per opere consistenti nell’ampliamento del capannone esistente e nella chiusura del portico attiguo per unirlo al fabbricato.

Il condono era stato, tuttavia, rigettato dal Comune con provvedimento del 19 maggio 1999, impugnato dalla società con ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo, iscritto al numero di Ruolo Generale 3855 del 1999, definito con decreto n. 2696 del 2002, con il quale è stata dichiarata la perenzione.

Negli anni successivi il Comune ha rilasciato, peraltro, numerosi titoli relativi all’immobile, e in particolare: il 23 ottobre 2003, il titolo abilitativo alla sostituzione della copertura in lastre di cemento con presenza di amianto con copertura prefabbricata in alluminio; il 4 maggio 2005, l’autorizzazione commerciale a Eldecar s.p.a. per l’esercizio dell’attività di vendita di automobili; il 5 ottobre 2005, l’autorizzazione alla stessa società all’esposizione di mezzi pubblicitari sul capannone.

Dopo di ciò, lo stesso Comune, con provvedimento datato 11 giugno 2010, richiamando il diniego di condono, e alla luce del sopralluogo eseguito, ha ordinato di demolire le opere abusive di cui era stata accertata la permanenza, consistenti in un “capannone prefabbricato ad uso terziario dalle dimensioni di circa m. 44,47 x 20,52 per un totale di s.l.p. di mq. 912,5 – avente un’altezza interna di circa m. 6.0”.

L’ordinanza di demolizione è stata impugnata da Immobiliare Quarto Oggiario s.a.s. con ricorso inscritto al numero di Ruolo Generale 1982 del 2010. Nell’ambito del predetto giudizio, con ordinanza n. 1036 del 2010, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del...

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