SENTENZA Nº 201800938 di TAR Puglia - Lecce, 20-03-2018

Presiding JudgeD'ARPE ENRICO
Date20 Marzo 2018
Published date06 Giugno 2018
Judgement Number201800938
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
Pubblicato il 06/06/2018

N. 00938/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01455/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bianco Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Tronci, Eleonora De Vitis ed Angela Gemma, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Eleonora De Vitis, in Lecce, via Ernesto Simini, n. 40;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anita Stefanelli, domiciliato, ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Lecce, in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- con il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. 1837 del 30 settembre 2016 del Comune di Gallipoli Area n. 4 - “Commercio e Mercati”, notificata in pari data;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il preavviso di diniego del 15 luglio 2016;

- nonché, ove occorra, della L.R. Puglia n. 43 del 2013 ss.mm.ii. e, segnatamente, dell'art. 7 comma 8;

- nonché, con i motivi aggiunti depositati il 7 marzo 2017:

- del provvedimento prot. n. 9023 del 21 febbraio 2017 del Comune di Gallipoli, Settore n. 2 – “Sviluppo”;

- ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale o, comunque, collegato;

- nonché, ove occorra, della L.R. Puglia n. 43 del 2013 s.m.i. e segnatamente dell'art. 7 co. 8.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli Avv.ti E. De Vitis e A. Stefanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Bianco Antonio - titolare dell’omonima impresa individuale ed esercente l’attività di raccolta scommesse su rete fisica nell’immobile (condotto in locazione) sito in Gallipoli, via Livio Andronico, nn. 18/22, nonché intestatario di apposita licenza di p.s. rilasciata, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., dalla competente Questura di Lecce in data 20 aprile 2016, a seguito di procedura di “regolarizzazione fiscale per emersione”, ex art. 1, comma 643 della 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di Stabilità 2015”), cui ha aderito il bookmaker “SKS365 Malta Ltd” (soggetto al quale è affiliato commercialmente) -, ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- la determinazione n. 1837 del 30 settembre 2016 del Comune di Gallipoli Area n. 4 - “Commercio e Mercati”, notificata in pari data, con cui è stata disposta la cessazione immediata della gestione del punto di raccolta su rete fisica di scommesse di cui all’art. 1, comma 643 della Legge n. 190/2014 nei locali siti in Gallipoli alla via Andronico, in considerazione della violazione del divieto sancito dall’art. 7, comma 2 della Legge Regionale pugliese n. 43/2013, stante l’ubicazione dell’esercizio in un raggio inferiore a cinquecento metri dai cc.dd. “luoghi sensibili” (come risultante dagli accertamenti della Polizia Locale), precisamente, nel caso in esame, metri “344 circa da Piazza Tellini (chiesa S. Cuore e relativo oratorio), 431 circa dal Liceo Quinto Ennio - Corso Roma, 320 circa chiesa San Lazzaro e relativo oratorio, 400 circa Scuole Elementari di Via Galatone”;

- ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il preavviso di diniego del 15 luglio 2016;

- ove occorra, la L.R. Puglia n. 43 del 2013 ss.mm.ii. e, segnatamente, l’art. 7, comma 8.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha formulato le seguenti censure:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 10, del Decreto Legge n. 158/2012, convertito dalla Legge n. 189/2012, incompetenza assoluta o, in subordine, rispettivamente ai sensi dell’art. 21 septies e 21 octies, comma 1 della Legge n. 241/1990;

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 643 e 644 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di Stabilità 2015”) e di tutti gli atti applicativi, adottati dall’A.D.M. o dal Ministro dell’Interno, impugnati in epigrafe, disapplicazione o annullamento parziali della Circolare del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015, nella parte in cui sottopone anche al rispetto delle distanze minime la legittimità della raccolta delle scommesse dei Centri regolarizzati, violazione e/o falsa applicazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e correttezza procedimentale;

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 8 della Legge Regionale pugliese n. 43/2013, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, arbitrarietà, carenza dei presupposti, sviamento;

4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto totale di istruttoria, carenza dei presupposti dell’azione, travisamento dei fatti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza 10 novembre 2016, n. 582, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal ricorrente, “Tenuto conto del più recente orientamento espresso da questo TAR in materia (ord. n. 206/2016) e considerato altresì che il provvedimento impugnato non determina un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare la concessione dell’invocata misura cautelare”.

Con ordinanza 2 febbraio 2017, n. 370, la Quinta Sezione del...

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