SENTENZA Nº 201800743 di Consiglio di Stato, 18-01-2018

Presiding JudgeSEVERINI GIUSEPPE
Date18 Gennaio 2018
Published date05 Febbraio 2018
Judgement Number201800743
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 05/02/2018

N. 00743/2018REG.PROV.COLL.

N. 09813/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9813 del 2016, proposto da:
Del Gaizo Danilo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, nonché Avvocatura dello Stato, in persona dell’Avvocato generale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lacatena e Tiziana Monti, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza regionale in Roma, via Poli, 29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV n. 03083/2016, resa tra le parti, concernente restituzione di somme percepite in eccedenza rispetto al limite imposto al trattamento economico per i pubblici dipendenti (cd. “tetto stipendiale”).


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dell’Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Luciani e Panariello, in dichiarata delega di Lacatena e Monti, nonché l’avvocato dello Stato De Bellis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Risulta dagli atti che, con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, l’avvocato dello Stato Del Gaizo Danilo impugnava la nota prot. n. 2015.0580491, a data 31 agosto 2015, della Direzione generale per le risorse umane della Regione Campania; impugnava altresì, all’occorrenza, la nota del Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato con prot. nn. 304576-P, 304593-P, 304628-P, 304635-P, in data 30 giugno 2015 ed il d.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 59870 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012), del quale chiedeva comunque la disapplicazione.

Il tutto al fine di veder accertata l’infondatezza della pretesa azionata nei confronti del ricorrente di riconduzione al tetto retributivo relativo all'anno 2014 degli emolumenti dallo stesso percepiti in qualità di Capo di gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania e della conseguente pretesa di restituzione, alla medesima Regione, della somma di euro 133.776,58.

Il ricorrente, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, dava atto di aver ricoperto, dal 19 aprile 2010 al giugno 2015, l'incarico di Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale campana, in posizione di fuori ruolo e di aver mantenuto, per lo svolgimento del suddetto incarico e per tutta la sua durata, secondo quanto previsto dall’art. 5, commi 1 lett. a e 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 490 del 21 giugno 2002 (nonché, successivamente, dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 4 febbraio 2013), il trattamento economico complessivo in godimento presso l'Avvocatura dello Stato (senza peraltro percepire gli onorari di causa, non riconosciuti per il periodo di collocamento fuori ruolo), in relazione alla qualifica ed alla posizione stipendiale ricoperta, avendo esercitato l'opzione consentita dalla predetta normativa.

Per l’effetto, il ricorrente chiariva di aver percepito, a carico della Regione, un’indennità pari al trattamento economico accessorio più elevato – ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato – corrisposto ai dirigenti coordinatori di Area, maggiorato del cinquanta per cento.

Con nota 30 giugno 2015 del Segretario generale dell’Avvocatura dello Stato, trasmessa all’amministrazione regionale, veniva rappresentato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 471 e ss., della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il limite massimo retributivo per i dipendenti pubblici, fissato dall'art. 23-ter del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201 (come ridefinito dall'art. 13, comma 1, del d.-l. 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89), a far data dal l° maggio 2014 dovesse applicarsi anche all’odierno appellante (in quanto dipendente dello Stato), in relazione al cumulo tra la retribuzione percepita in qualità di avvocato dello Stato e l'indennità corrispostagli dalla Regione Campania.

Ne conseguiva, per l’anno 2014 – tenuto conto dell’intervenuta successione di due diversi valori di soglia, nonché del numero dei mesi di vigenza di tali limiti nel corso dell'anno – che, alla luce della normativa applicabile ratione temporis, l'importo massimo erogabile in applicazione del citato limite retributivo andava determinato in euro 263.886,18; poiché peraltro nel periodo preso in considerazione, l’interessato aveva percepito la somma di euro 208,006,80 a titolo di stipendio, indennità integrativa speciale a.l. ed indennità magistrati, il compenso annuo lordo da erogare per l'attività di Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania avrebbe dovuto essere contenuto nel limite di euro 55.879,38.

Per l’effetto, con la sopracitata nota l’Avvocatura dello Stato invitava la Regione Campania “ad avviare la procedura di riconduzione al tetto retributivo fissato per l'anno 2014, mediante recupero della somma eccedente corrisposta all'Avvocato Del Gaizo, pari ad euro 133.776,58, da destinare alla riduzione dell'indebitamento regionale”.

Con l'impugnata nota della Direzione generale per le risorse umane del 31 agosto 2015, avente ad oggetto “Limite al...

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