SENTENZA Nº 201800344 di TAR Lombardia - Milano, 31-10-2017

Presiding JudgeMOSCONI MARIO
Date31 Ottobre 2017
Published date06 Febbraio 2018
Judgement Number201800344
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 06/02/2018

N. 00344/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01750/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2015, proposto da:
- S.I.E. – Servizi Idrici Etnei S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fausto Indelicato e Bruno Bonaventura ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Procopio n. 5;

contro

- l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti di

- Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque – A.T.O. Catania in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 228/2015/R/IDR del 14 maggio 2015, pubblicata sul sito istituzionale della medesima Autorità il 15 maggio 2015, e relativa alla determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012-2015;

- della determinazione del 31 marzo 2015 n. 5/2015 dell’Autorità, Direzione Sistemi Idrici, relativa alla “Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria per i soggetti per i quali non sono stati forniti – in tutto o in parte – gli atti, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”;

- ove occorrer possa, della deliberazione n. 204/2014/R/IDR resa dall’Autorità in data 8 maggio 2014, nella parte in cui prevede l’applicazione del moltiplicatore tariffario teta pari a 0,9;

- ove occorrer possa, della deliberazione n. 271/2013/R/IDR resa dall’Autorità il 20 giugno 2013, nella parte in cui prevede l’applicazione del moltiplicatore tariffario teta pari a 0,9;

- ove occorrer possa, delle deliberazioni n. 88/2013/R/IDR e n. 459/2013/R/IDR rese dall’Autorità il 20 giugno 2013 e il 17 ottobre 2013, nella parte in cui prevedono l’applicazione del moltiplicatore tariffario teta pari a 0,9;

- ove occorrer possa, delle deliberazioni n. 585/2012/R/IDR e n. 643/2013/R/IDR adottate dall’Autorità, nella parte in cui prevedono l’applicazione del moltiplicatore tariffario teta pari a 0,9 e la trasmissione dei dati tramite piattaforma extranet;

- ove occorrer possa, delle determinazioni n. 2/2014 e n. 3/2014 rese dall’Autorità, Direzione Sistemi Idrici, nella parte in cui prevedono la trasmissione dei dati tramite piattaforma extranet;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso consequenziale o attuativo ivi compresa la deliberazione di avvio del procedimento n. 74/2012/R/IDR e la deliberazione n. 347/2012/R/IDR adottate dall’Autorità, nella parte in cui prevedono l’applicazione in via d’ufficio della tariffa per il servizio idrico;

- nonché per la condanna dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla ricorrente in seguito all’applicazione della tariffa d’ufficio stabilita dall’Autorità per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 31 ottobre 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 13 luglio 2015 e depositato il 28 luglio successivo, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 228/2015/R/IDR del 14 maggio 2015, relativa alla determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, unitamente alla determinazione del 31 marzo 2015 n. 5/2015 dell’Autorità, Direzione Sistemi Idrici, relativa alla “Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria per i soggetti per i quali non sono stati forniti – in tutto o in parte – gli atti, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”; è stata altresì formulata domanda di risarcimento dei danni derivati alla ricorrente dall’applicazione della tariffa d’ufficio.

La ricorrente è una società per azioni a controllo pubblico maggioritario, concessionaria del Servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale ottimale di Catania, dove gestisce il servizio in favore di alcuni Comuni. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la deliberazione n. 74/2012/R/IDR, ha avviato il procedimento per l’approvazione delle tariffe idriche relative agli anni 2012/2013 e 2014/20154, chiedendo agli operatori del settore i dati e le informazioni utili per raggiungere il predetto scopo; tuttavia, nel corso del tempo sarebbero stati più volte modificati i criteri e le prescrizioni per predisporre e trasmettere la documentazione rilevante, creando non poche incertezze in capo agli operatori. In ogni caso, dal canto suo la ricorrente provvedeva, nonostante le incertezze e i dubbi ridetti, a trasmettere all’Autorità via e-mail, in data 23 novembre 2012, la documentazione inerente all’approvazione delle tariffe per gli anni 2012/2013, mentre per il tramite della piattaforma informatica predisposta dalla stessa Autorità...

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