SENTENZA Nº 201800340 di Consiglio di Stato, 30-11-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date30 Novembre 2017
Published date19 Gennaio 2018
Judgement Number201800340
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 19/01/2018

N. 00340/2018REG.PROV.COLL.

N. 03917/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3917 del 2011, proposto dalla s.r.l. Unipersonale Marina di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, n. 103;

contro

La Regione Abruzzo, Regione Abruzzo - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara, Agenzia del Demanio - Filiale di Pescara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 1287/2010, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara e dell’ Agenzia del Demanio - Filiale di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti l’avvocato Giulio Cerceo e l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza n. 1287 del 17 dicembre 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla s.r.l. Unipersonale Marina di Pescara, titolare di concessione relativa alla temporanea occupazione e all’uso di una zona demaniale marittima e specchi acquei allo scopo di costruirvi e mantenervi per anni 50 un approdo per il diporto nautico, avverso i provvedimenti di rideterminazione del canone concessorio per le annualità dal 2007 al 2010, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

In particolare, con il ricorso originario era stato impugnato il provvedimento prot. n. 9.04.02/32687 in data 19 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria di Porto di Pescara, relativo ai conguagli dovuti per gli anni 2007 e 2008.

Con il primo atto di motivi aggiunti era stato gravato il provvedimento della Regione Abruzzo prot. n. RA/67229 del 13 aprile 2010, concernente la rideterminazione del canone concessorio per gli anni 2007/2008 e la determinazione di quello dovuto per gli anni 2009 e 2010.

Con il secondo atto di motivi aggiunti era stata, poi, impugnata la determina n. DE/38/2010 del 18 agosto 2010, con la quale veniva rettificato l’atto prot. n. RA/6729 per non essere stata applicata la riduzione del canone del 18,37% in precedenza accordata dal Ministero a seguito della minore utilizzazione per scopi turistico-economici in conseguenza del potenziamento degli spazi messi a disposizione delle Forze di Polizia.

La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.

Il provvedimento impugnato è un atto ingiuntivo della Capitaneria di Porto, col quale si intima il pagamento del conguaglio del canone per l’anno 2007 ( euro 229.421, 34, per un importo complessivo di euro 333.371, 16) e per l’anno 2008 ( euro 234.113,00, per un importo complessivo di euro 341.872,12), nonché il decreto ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) dell’8-9-2008. L’area in concessione (demanio marittimo e specchi d’acqua) è di mq. 275.000 (porto turistico) ed i conguagli richiesti conseguono alla L. 296/2006 (art. 1, comma 252). I motivi di gravame attengono: 1) incompetenza dell’organo individuato nella Regione Abruzzo; 2) inapplicabilità della nuova legge per le concessioni già assentit prima dell’1.1.2007, che hanno la propria disciplina contrattuale (principi di affidamento e certezza giuridica); incompatibilità con la normativa comunitaria (artt. 43 e 49 Trattato Ce) e, in subordine, sua incostituzionalità, ritenendosi la nuova norma non ragionevole (art. 3 Cost.), condizionante la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e l’iniziativa economica (art. 41 Cost.); 4) la carenza di motivazione e di istruttoria (art. 3 l. n. 241/1990) e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. Parte ricorrente ha depositato altra memoria difensiva (21/22.1.2009), nuova costituzione di difensore (7.5.2010) e motivi aggiunti (I°- 4.6 e II°- 15.9.2010) avverso il provvedimento regionale del 13.4.2010 (prot. n. Ra/67229), la nota ministeriale del 4.2.2009 (n. 1578), la nota del Demanio del 28.5.2009 (n.2009/2726), la circolare ministeriale n. 22/25.5.2009, la determina regionale n. DE/38/2010 del 18.8.2010 (rettifica canoni 2007/2008), insistendo sulla irretroattività dei nuovi canoni e censurando la omessa partecipazione dl ricorrente alla determinazione del canone. La Regione Abruzzo ricorda che, trasferite le competenze per la gestione amministrativa dei porti regionali con scopi turistici, dallo Stato alle Regioni, ha provveduto a comunicare e richiedere i nuovi canoni concessori sia per gli anni 2007/2008, sia per gli anni 2009/2010, sostituendo così l’atto della Capitaneria di Porto, che si limitava alla rideterminazione del biennio 2007/2008; vi è stata poi la determina dirigenziale del 18.8.2010 (n. DE38/2010) che ha, in autotutela, rettificato i canoni per gli anni 2007/2010, applicando la riduzione del 18,37%, accordata al Porto turistico di Pescara con decreto ministeriale del 10.3.2003, per gli spazi occupati dalle forze di Polizia…”.

Avverso la sentenza di rigetto del giudice di prime cure la s.r.l. Unipersonale Marina di Pescara ha proposto appello, lamentandone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

La società ha in proposito lamentato:

1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato infondato il primo motivo posto a fondamento dell’impugnativa proposta – carenza di motivazione sul punto – omesso esame delle argomentazioni poste a sostegno del dedotto motivo;

2) Erroneità della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto di poter superare il secondo motivo posto a base dell’impugnativa – carenza di motivazione – illogicità – errore sui presupposti;

3) Erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i denunciati vizi di difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990.

Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia del Demanio, il...

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