SENTENZA Nº 201800061 di Consiglio di Stato, 15-06-2017

Presiding JudgeTROIANO PAOLO
Date15 Giugno 2017
Published date05 Gennaio 2018
Judgement Number201800061
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 05/01/2018

N. 00061/2018REG.PROV.COLL.

N. 07723/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2016, proposto da:
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;

contro

Adige Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Biondaro, Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18; Regione Veneto

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00802/2016, resa tra le parti, concernente

AMBIENTE: ANNULLAMENTO DELL'ART. 15 DELL'ELABORATO A "NORMATIVA DI PIANO" RIENTRANTE NELL'ALLEGATO A DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DELLA REGIONE VENETO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Adige Ambiente Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Zanlucchi, Biondaro e Iaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con l’appello in esame, la Regione Veneto impugna la sentenza 14 luglio 2016 n. 802, con la quale il TAR per il Veneto, in accoglimento - “nei limiti di interesse del ricorrente” - del ricorso proposto dalla società Adige Ambiente s.r.l., ha annullato l’art. 15 dell’elaborato “Normativa di piano”, rientrante nell’Allegato A del “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” (piano approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto 29 aprile 2015 n. 30).

La sentenza impugnata – richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di prorogatio (tra le altre, sentenze nn. 468/1991, 515/1995, 81/2015) - afferma in particolare:

- “il Consiglio Regionale, nel momento in cui emanava la delibera n. 30/2015, risultava essere in regime di prorogatio, in quanto i cinque anni di cui all’art. 5, co. 1, della l. 165/2004 risultavano già scaduti”;

- “l’ordinaria amministrazione consente l’esercizio soltanto di alcuni dei poteri, al fine di rispondere a speciali contingenze, quale l’adozione di regolamenti amministrativi aventi natura di atti dovuti, ovvero imposti da circostanze straordinarie ed urgenti non differibili”;

- inoltre, “se, infatti, è indubitabile che l’art. 199 del d. lgs. 152/2006 prevede il 12 dicembre 2013 quale termine ultimo per approvare detto punto, è altrettanto indiscusso che l’esistenza di detta scadenza consente di qualificare l’atto di cui si tratta quale atto dovuto” e non certo costituisce una dimostrazione dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’approvazione di detto piano” (cioè del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali); né la procedura Eu-Pilot, per le caratteristiche sue proprie, comporta obblighi o sancisce il venire in essere di un inadempimento da parte di uno stato membro;

- lo Statuto della Regione Veneto, a differenza di quello di altre Regioni (Abruzzo), non prevede l’esercizio di poteri da parte del Consiglio Regionale in regime di prorogatio, oltre che nei casi di necessità ed...

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