SENTENZA Nº 201800003 di TAR Marche, 08-11-2017

Presiding JudgeFILIPPI MADDALENA
Judgement Number201800003
Published date02 Gennaio 2018
Date08 Novembre 2017
CourtTribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Italia)
Pubblicato il 02/01/2018

N. 00003/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01045/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stefano Urbinati, Roberto Pompucci, Silvano Colarizi, Maria Elisabetta Pesci, Italia Alesi, Pietro De Carolis, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Brusciotti, Gaia Brusciotti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Ronconi, in Ancona, via Tiraboschi, 36/G;

contro

Comune di Tavullia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Miranda, in Ancona, viale della Vittoria, 7;
Comune di Tavullia Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico-Urbanistica, Provincia di Pesaro e Urbino Dirigente Servizio 4.1 Urbanistica, Pianificazione Territoriale V.I.A: -V.A.S., non costituiti in giudizio;
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Menditto, in Ancona, corso Stamira, 10;

nei confronti di

Test Track S.r.l. (già La Biscia S.r.l.), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni, Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avv. Giuseppe Tansella, in Ancona, corso Garibaldi, 16;
Graziano Rossi, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- del permesso di costruire n. 8/11 del 15/6/2011 (pratica n. 10/11 – proc. n. 673) rilasciato dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – Urbanistica del Comune di Tavullia in favore della ditta La Biscia S.r.l.;

- della determinazione del Dirigente dell'Area 4.1 Urbanistica – Territorio – Ambiente – Agricoltura della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1696 del 10/6/2011 avente ad oggetto "Ditta La Biscia s.r.l. – procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – "Progetto unitario del comparto urbanistico con destinazione Zona F – Sportivo Educativa per attività ricreative ed impianti sportivi". Località Strada delle Vigne s.n.c. – Comune di Tavullia" pubblicata dal 06/09/11 al 06/10/1l;

- della convenzione urbanistica rep. n. 37751 racc. n.14430 del 4/5/2011 stipulata fra il Comune di Tavullia (PU) e la ditta La Biscia s.r.l.;

- della deliberazione di Consiglio Comunale di Tavullia n. 44 del 28/9/2010 zonizzazione acustica del territorio comunale";

- della determinazione del Dirigente dell'Area 4.1 Urbanistica – Territorio – Ambiente – Agricoltura della Provincia di Pesaro e Urbino n. 808 del 30/3/2010 avente ad oggetto "Comune di Tavullia – valutazione ambientale strategica per variante parziale al P.R.G. vigente inerente l'individuazione di un nuovo comparto urbanistico con destinazione a zona "F . sportivo educativa parer motivato ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

- di ogni altro atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato anche non conosciuto fra cui il parere reso dall'ARPAM in sede di procedura di verifica di V.I.A. con proc. 42707 dell’1/6/2011.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tavullia, della Provincia di Pesaro e Urbino e di Test Track S.r.l. (già La Biscia S.r.l.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti, nella spiegata veste di cittadini residenti in località agricola periferica del Comune di Tavullia (e precisamente alla Strada per Monteluro - sig. Urbinati - alla Strada Stroppato - sig. Colarizi - alla Strada Friuli - sig.ri Pompucci e Pesci - e alla Strada per Pozzo - sig.ri Alesi e De Carolis), impugnano una serie di provvedimenti in forza dei quali la controinteressata ditta Test Track S.r.l., già La Biscia S.r.l., è stata autorizzata a costruire ed esercire un impianto sportivo destinato ad attività motoristiche su un’area limitrofa a quelle in cui risiedono i ricorrenti, in precedenza avente destinazione agricola.

In particolare, sono stati impugnati:

- con il ricorso introduttivo, la deliberazione del C.C. n. 44/2010, recante l’approvazione definitiva della variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale (nella parte in cui la zona destinata ad ospitare l’impianto viene classificata in parte in classe IV “aree di intensa attività umana” e in parte in classe III “aree di tipo misto”); la determinazione dirigenziale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 808/2010, recante il parere di V.A.S. sulla variante urbanistica adottata definitivamente con deliberazione del C.C. n. 31/2010; la determinazione dirigenziale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1696/2011, recante l’esenzione dalla V.I.A. del progetto per cui è causa; la convenzione stipulata il 4 maggio 2011 fra il Comune di Tavullia e la controinteressata per la regolamentazione dell’uso dell’impianto; il permesso di costruire n. 8/2011;

- con i motivi aggiunti depositati l’8 novembre 2012, la deliberazione del C.C. di Tavullia n. 37/2012, recante modifiche e integrazioni alla predetta convenzione del 4 maggio 2011, e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, rilasciata dal Comune in data 11 agosto 2012.

2. Premettendo che l’interesse sotteso alla presente iniziativa giudiziaria è legato alla necessità di scongiurare il peggioramento delle condizioni di...

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