SENTENZA Nº 201711473 di TAR Lazio - Roma, 27-06-2017

Presiding JudgePASANISI LEONARDO
Date27 Giugno 2017
Published date20 Novembre 2017
Judgement Number201711473
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 20/11/2017

N. 11473/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10994/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10994 del 2015, proposto da:
Vodafone Omnitel B.V., in persona del suo procuratore, società Lindam s.r.1., in persona del legale rappresentante dott. Adriano De Angeli, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto, dagli avvocati Mario Libertini e Nicola Lais, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Boezio, 14;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Raimondo, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Mariani, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo D'Auria, Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lca - Lattanzi Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, 47;
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta, 50;
ad opponendum:
Ente Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia Martelli, Alice Baruchello, Elisabetta Pistis, con domicilio eletto presso lo studio Cecilia Martelli in Roma, piazza Borghese, 3;
Condominio di via Michelangelo Peroglio, 2, Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia Martelli, Elisabetta Pistis, Alice Baruchello, con domicilio eletto presso lo studio Cecilia Martelli in Roma, piazza Borghese, 3;

per l'annullamento

- del "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105 , comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti i campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico", adottato dall'Assemblea Capitolina di Roma Capitale con deliberazione n. 26 /2015 del 14 maggio 2015, pubblicata sull'albo pretorio on line dal 26 maggio 2015 al 9 giugno 2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorrer possa:

- delle corrispondenti previsioni contenute nel PRG vigente di Roma Capitale e nelle coeve NTA e le coeve delibere di adozione ed approvazione;

- del Regolamento regionale n. 1/2001 "per la disciplina delle procedure per l'installazione, la modifica ed il risanamento di sistemi radioelettrici" (BUR 10 marzo 2001, n. 7, s.o. n. 8) e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2000, recante "Disposizioni per l'installazione, la modifica e l'esercizio di impianti di radiocomunicazioni" (ad ammettere che tali disposizioni non siano state abrogate dal d.lgs. n. 259/2003 e non siano state annullate dalla sentenza n. 7025 del 25 agosto 2001 del T.A.R. Lazio);

- del Protocollo d'Intesa siglato tra il Comune di Roma e le società concessionarie dei servizi di telefonia mobile del 5 luglio 2004, con il relativo Addendum del 22 luglio 2004, per come attuato senza contestazioni dalle parti (e ciò nell'ipotesi che tali disposizioni non siano state abrogate dall'adozione del Regolamento di Roma Capitale impugnato), o non sia da considerarsi comunque risolto per volontà delle parti, espressa con lettera dei gestori del 13 luglio 2015 (prot. 116961).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;

Visti gli interventi ad adiuvandum di Telecom Italia S.p.A. e di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visto l’intervento ad opponendum dell’Ente Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Vodafone Omnitel B.V. agisce nella qualità di titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica sul territorio nazionale. L’odierna impugnazione è volta a censurare il nuovo “Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile” approvato con la Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 26 del 14.5.2015, in quanto asseritamente contrastante con il Codice delle telecomunicazioni e con la legge quadro n. 36/01 sull'elettromagnetismo nonché praticamente preclusivo delle attività di pianificazione dello sviluppo della rete, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.

Il ricorso si basa su sette motivi di impugnazione, con i quali viene prospettata una pluralità di profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Si sono costituite in giudizio Roma Capitale e la Regione Lazio, le quali resistono al ricorso.

3. Hanno proposto intervento ad adiuvandum Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..

4. Ha proposto intervento ad opponendum l’Ente Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria.

5. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 27 giugno 2017 e quindi trattenuto in decisione.

6. Vanno esaminati congiuntamente il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso (rubricati rispettivamente ai numeri II, III, IV, VI), nella parte che ha ad oggetto sostanzialmente le previsioni relative alle aree “preferenziali” di installazione degli impianti (art. 3 del regolamento), nonché alla distanza degli impianti dai cd. “siti sensibili” (art. 4 del regolamento):

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l’istallazione degli impianti sono:

a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell’Amministrazione Capitolina. L’assegnazione di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT