SENTENZA Nº 201709906 di TAR Lazio - Roma, 07-07-2017

Presiding JudgeLO PRESTI GIAMPIERO
Date07 Luglio 2017
Published date26 Settembre 2017
Judgement Number201709906
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 26/09/2017

N. 09906/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10294/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10294 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.B.R.– AZIENDE BIOLOGICHE RIUNITE SOCIETÀ AGRICOLA A R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Storoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonia Sig. Ra De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI– G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Vincenzo Di Vilio, Giorgio Vercillo, Giulio Napolitano, Andrea Zoppini, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, via G. Nicotera, 31;

nei confronti di

REGIONE MARCHE, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale De Bellis, Michele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Michele Romano in Roma, via D. Morichini, 41;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento del 29/05/2015, prot. GSE/P20150056628, con il quale è stata disposta la revoca del riconoscimento della qualifica IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) n. 7419 per l'impianto denominato “Pezze” situato nel Comune di Matelica (MC);

- della nota del GSE del 30 giugno 2015, recante la quantificazione dell’importo da restituire;

e, con i motivi aggiunti depositati il 18 febbraio ed il 6 giugno 2016, altresì

per l’annullamento, previa sospensione cautelare,

del provvedimento del Gestore dei Servizi energetici prot. GSE/P20150095102, del 7/12/2015, avente ad oggetto la conferma dell’annullamento in autotutela del provvedimento di riconoscimento IAFR 7419 a mezzo di nuovo provvedimento motivato sulla scorta del mancato completamento della platea di stoccaggio alla data del 27/12/2012;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici- G.S.E. s.p.a. e della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società agricola A.B.R.– Aziende Biologiche Riunite a r.l., titolare di un impianto termoelettrico alimentato a biogas, di potenza nominale pari a 0,999 MW e situato in Matelica (MC), in data 2 ottobre 2012 aveva ottenuto dal Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., ai sensi del d.m. 18 dicembre 2008 (“Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”), il rilascio della qualifica di IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili), necessaria per l’accesso ai meccanismi incentivanti secondo il sistema dei c.d. certificati verdi. L’impianto, in particolare, era stato assentito con autorizzazione unica n. 58/EFR, del 29 giugno 2012, rilasciata dalla Regione Marche, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Con provvedimento prot. n. 52625, del 29 maggio 2015, tuttavia, il GSE ha disposto l’annullamento in autotutela della qualifica di IAFR ed ha intimato alla società la restituzione di quanto fino a quel momento ricevuto a titolo di incentivi. Ciò in quanto, per un verso, era risultato che l’autorizzazione unica era stata rilasciata senza “che il progetto sia stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.” (trattandosi di autorizzazione rilasciata in vigenza della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 93 del 2013 della Corte costituzionale nella parte in cui si prevedevano soglie dimensionali al di sotto delle quali si esoneravano i progetti degli impianti alimentati a biogas – come quello della società ABR – dalla valutazione d’impatto ambientale); e perché, per altro verso, alla data del 26 novembre 2012 (giorno dichiarato di entrata in esercizio dell’impianto), “non risultavano ultimati i lavori di realizzazione dell’impianto in conformità a quanto autorizzato”, “in ragione della mancata installazione del post-combustore, come prescritta nella determina di autorizzazione unica n. 58/EFR del 29 giugno 2012”, con la conseguenza per cui, alla data dichiarata, “l’impianto non poteva considerarsi entrato in esercizio” (peraltro, si aggiungeva, “i suddetti lavori non risultavano completati nemmeno alla data del 5 agosto 2014, data di effettuazione del sopralluogo da parte dell’ARPAM, ben oltre quindi i termini di cui all’art. 30 del DM 6 luglio 2012”).

Non ritenendo legittimo questo provvedimento la società agricola A.B.R.– Aziende Biologiche Riunite a r.l. l’ha impugnato dinnanzi a questo TAR con il ricorso in epigrafe, domandandone l’annullamento per violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 (lesione delle garanzie partecipative), eccesso di potere per...

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