SENTENZA Nº 201709379 di TAR Lazio - Roma, 11-07-2017

Presiding JudgeSAPONE GIUSEPPE
Date11 Luglio 2017
Published date22 Agosto 2017
Judgement Number201709379
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 22/08/2017

N. 09379/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02933/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2933 del 2017, proposto da:
Life Cure S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciana Caroli, Vincenzo Cannizzaro, Simone Ventura, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luciana Caroli in Roma, Corso d’Italia n. 106;

contro

Azienda Usl Roma 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Vincenza Di Martino in Roma, via Pompeo Magno n. 7;

nei confronti di

Sad – Servizi Assistenziali Domiciliari Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;

per l'annullamento

del provvedimento del 20 febbraio 2017, prot. 3399/2017, che ha determinato le ammissioni/esclusioni delle ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dalla procedura europea per l'affidamento del Servizio di erogazione di cure domiciliari di elevata intensità e di assistiti in ventilazione meccanica continuativa o comunque affetti da gravissime disabilità dell'Azienda USL Roma 6; nonché

di ogni altro atto della lex specialis di gara, atto preparatorio, presupposto e/o connesso, collegato o conseguenziale ai provvedimenti impugnati, tra cui i verbali di gara nn. 1 e 2 rispettivamente del 10.01.2017 e del 02.02.2017 nella parte in cui ammettono la SAD s.r.l. al prosieguo della gara; nonché

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi compresi quelli allo stato non conosciuti dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Usl Roma 6 e di Sad – Servizi Assistenziali Domiciliari Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha preso parte alla procedura europea per l’affidamento del servizio di erogazione di cure domiciliari di elevata intensità e di assistiti in ventilazione meccanica continuativa o comunque affetti da gravissime disabilità dell'Azienda USL Roma 6. Importo a base d’asta: 4 milioni di euro per 6 mesi, oltre 4 milioni in caso di rinnovo del contratto per altri 6 mesi. Criterio di aggiudicazione: OEPV.

Tra i requisiti di ammissione i soggetti partecipanti dovevano essere in possesso di specifica autorizzazione regionale.

2. Di qui la proposizione del presente gravame, atteso che la società SAD – poi nel frattempo divenuta aggiudicataria del suddetto servizio – sarebbe stata in possesso di una sola “autorizzazione provvisoria”, come tale non altrimenti ammissibile ai fini della partecipazione alla gara in questione. E ciò soprattutto in considerazione del fatto che in data 27 gennaio 2017, dunque all’indomani della scadenza per la presentazione delle relative offerte, la Regione Lazio avrebbe sospeso la ridetta autorizzazione, con ogni conseguenza in merito al venir meno dei suddetti requisiti – al di là della loro validità o meno – nelle more della procedura di gara.

Veniva tra l’altro sollevata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 267 del Trattato, per contrasto con i principi di effettività della tutela di cui alla Direttiva 89/665/CE ad opera del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella parte in cui si prevede un rito c.d. “superaccelerato” per i giudizi di esclusione/ammissione che, nella sostanza, comporterebbe diverse ipotesi di aggravio processuale a carico delle parti.

3. Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la società controinteressata le quali, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevavano peraltro eccezione di tardività del ricorso dal momento che, sin dal 10 gennaio 2017, i legali rappresentanti della società ricorrente erano presenti alla seduta della commissione di gara nel corso della quale era stata deliberata la ammissione di SAD. Ciononostante il ricorso è stato notificato soltanto il successivo 21 marzo 2017, dunque ben oltre il termine...

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