SENTENZA Nº 201707366 di TAR Lazio - Roma, 07-06-2017

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Date07 Giugno 2017
Published date23 Giugno 2017
Judgement Number201707366
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 23/06/2017

N. 07366/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02646/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2016, proposto da:
Carlo Maria Grillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cicala, Alessandro Riccioni, Luca Palatucci, con domicilio eletto presso lo studio Legale Cicala - Riccioni in Roma, viale Bruno Buozzi, 49;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Gloria Servetti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2016 per limiti di età in applicazione del D.L. 90/2014, convertito in l. 114/2014, esternato con provvedimento Prot. N. 8863/FM/pv del 21.08.2015, notificato al ricorrente il 1°.9.2015, a firma del Coordinatore dell'Ufficio V - Pensioni del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia;

- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 30.6.2015, mai comunicata al ricorrente, con la quale è stata disposta la pubblicazione straordinaria - tra l'altro - di diversi posti di presidente di sezione, asseritamente vacanti presso le Corti di Appello, fra cui quello del ricorrente;

- ove esistente, del provvedimento di revoca (mai comunicato) del d.m. 22 ottobre 2012, di trattenimento in servizio del ricorrente fino al 75° anno di età;

- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 2.12.2015 di collocamento a riposo per età del ricorrente, notificata con comunicazione del Consiglio Superiore della Magistratura (Prot. n. 22206 del 4.12.2015), avente ad oggetto "Pratica num. 273/ CE/ 2015 — dott. Carlo Maria Grillo, presidente della Corte di Appello di Trento. Collocamento a riposo per età. Ministeriale n. 12561/5/FM/pv del 20/11/2015";

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale, connesso con quelli impugnati; nonché

per l’accertamento del diritto del ricorrente a rimanere in servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1578 del 7 aprile 2016;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il dott. Carlo Maria Grillo, odierno esponente, con il ricorso in epigrafe si grava, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, avverso gli atti delle Amministrazioni intimate che ne hanno disposto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, parzialmente revocando il provvedimento di trattenimento in servizio previamente concesso.

1.1 Il ricorrente, Presidente della Corte d’Appello di Trento, rappresenta di aver ottenuto, con d.m. del 22 ottobre 2012, la concessione del trattenimento in servizio sino al 75° anno di età, vale a dire, al 14 febbraio 2018.

Tuttavia, con il provvedimento del 21 agosto 2015, a firma del Coordinatore dell'Ufficio V - Pensioni del Ministero della Giustizia, si dava comunicazione all’interessato del proprio collocamento a riposo a decorrere dall’1.1.2016, in applicazione del d.l. n. 90/2014, e gli si chiedeva l’invio della documentazione necessaria per l’espletamento delle pratiche relative alla liquidazione.

Successivamente, il dott. Grillo veniva a conoscenza della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito, anche “Consiglio Superiore” o “CSM”) del 30 giugno 2015, con cui veniva bandita una procedura per la copertura di posizioni vacanti, tra le quali la propria.

1.2. Avverso tali atti l’odierno esponente presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (n. 2247/2015), notificato al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

1.3. Con successiva delibera del 2 dicembre 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura adottava analogo provvedimento di collocamento a riposo del dott. Grillo e ne dava comunicazione con nota prot. n. 22206 del 4 dicembre 2015.

Anche avverso tale atto l’odierno esponente si gravava con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (2281/2015), notificato alle medesime amministrazioni. Con istanza, domandava la riunione dei due procedimenti.

1.4 A seguito di opposizione delle Amministrazioni resistenti in entrambi i giudizi, i ricorsi venivano contestualmente trasposti nella presente sede, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1199/1971, instaurando il procedimento in epigrafe.

2. Questi i motivi di impugnazione proposti:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 1, 3 e 7, 1. n. 241/1990, dei principi di legittimo affidamento, parità di trattamento e ragionevolezza e degli artt. 3, 24, co. 1, 77, 81, co. 3, 97, co. 2, 104 e 117, co. 1, Cost. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6, direttiva 2000/78/CE - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza d'istruttoria, contraddittorietà e illogicità.

Il ricorrente articola plurime censure. In primo luogo...

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