SENTENZA Nº 201704535 di Consiglio di Stato, 15-06-2017

Presiding JudgeTROIANO PAOLO
Date15 Giugno 2017
Published date28 Settembre 2017
Judgement Number201704535
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 28/09/2017

N. 04535/2017REG.PROV.COLL.

N. 07967/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7967 del 2016, proposto da:
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi e Luisa Londei, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Progeco Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Biondaro e Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Veneto, sede di Venezia, sezione terza, n. 682 del 27 giugno 2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progeco Ambiente s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la regione Veneto, gli avvocati Manzi e Zanlucchi e, per la società Progeco Ambiente, gli avvocati Biondaro e Iaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Progeco Ambiente s.p.a. gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti situato in località Cà Vecchia nel comune di San Martino Buon Albergo, prima classificato in discarica per rifiuti non pericolosi e successivamente in discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile.

2. La stessa società ha quindi impugnato dinanzi al T.a.r. per il Veneto il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato dalla regione Veneto il 29 aprile 2015 ed in particolare il divieto in esso contenuto di realizzare discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi o di ampliare quelle esistenti nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con DCR n. 62 del 17.05.2006…, sia nel caso delle deroghe previste dal comma 2, sia nel caso di varianti al presente piano", nonché “per le discariche di rifiuti non pericolosi in esercizio all'entrata in vigore della presente regolamentazione che risultano essere ubicate nelle aree designate vulnerabili ai sensi della DCR n. 62 del 17.05.2006 è vietata la riclassificazione in sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'ars. 7 del DM 27.09.2010 o la concessione di deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto” (cfr. art.15, commi 4 e 5, dell'Elaborato A "Normativa di Piano" ed Elaborato D “Programmi e Linee Guida”, contenuti nell’allegato A del Piano).

3. In sostanza, le previsioni del nuovo Piano Gestione Rifiuti precluderebbero alla Progeco Ambiente, la cui discarica si trova in "zona di ricarica degli acquiferi", la possibilità di ottenere dalla regione Veneto l'autorizzazione a potenziali ampliamenti dell'impianto.

4. Il T.a.r. per il Veneto, sede di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura mossa dalla società Progeco Ambiente in ordine alla circostanza che il Consiglio Regionale del...

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