SENTENZA Nº 201703379 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date10 Luglio 2017
Judgement Number201703379
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 10/07/2017

N. 03379/2017REG.PROV.COLL.

N. 09258/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9258 del 2015, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sesta sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Centro Servizi Amministrativi di Napoli, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-", rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 4786.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di -OMISSIS-";

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Simona Marotta e l’avvocato dello Stato Federico Basilica.


FATTO e DIRITTO

§ 1. L’appellante esercita la responsabilità genitoriale su un minore disabile, affetto da “disturbo pervasivo dello sviluppo” riconosciuto portatore di deficit con diagnosi di gravità, come da certificato rilasciato a suo tempo dall’ASL in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e quindi riconosciuto titolare del relativo status.

§ 2. In base a tale certificazione, i genitori hanno chiesto all’Istituto, scuola media statale, “Viale delle Acace”, al quale il proprio figlio è iscritto, che gli fossero attribuite le ore di sostegno per l’anno scolastico 2014-2015.

§ 3. Il dirigente scolastico:

- ha dapprima rappresentato all’Ufficio scolastico regionale – USR per la Campania il numero di ore settimanali di sostegno richieste;

- ha acquisito le determinazioni dell’Ufficio scolastico regionale;

- ha attribuito al minore un numero di ore settimanali di sostegno inferiore, con proprio atto in data 17 luglio 2015, n.2387.

§ 4. Col ricorso di primo grado n. 3929 del 2015 (proposto al TAR per la Campania), l’interessato ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento.

§ 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, dopo avere ritenuto di avere la giurisdizione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come «la quantificazione delle ore di sostegno deve ritenersi vincolata in quanto il numero di ore è stato individuato nel P.E.I., redatto appositamente per l’anno scolastico 201572016, datato 17 aprile 2015 e firmato anche dai familiari dell’alunno, che, quindi ne erano a conoscenza sin da quella data». Ne discende, si sottolinea nella sentenza, che «il successivo documento del 17 luglio, recante l’indicazione del medesimo numero di ore in base all’organico di diritto, è meramente ricognitivo e confermativo della decisione dell’amministrazione di assegnare all’alunno un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quelle di durata dell’impegno scolastico». La parte, pertanto, «avrebbe dovuto impugnare direttamente il P.E.I. entro sessanta giorni, sindacando la decisione dell’amministrazione sotto un profilo discrezionale».

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

§ 6. Con l’appello in esame, il ricorrente in primo ha rilevato l’erroneità della sentenza, in quanto lo stesso, impugnando la nota n. 2387 del 2015 del dirigente scolastico, avrebbe impugnato anche «gli atti preparatori e conseguenziali». Si è aggiunto, inoltre, che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della «certificazione rilasciata successivamente la stesura del P.E.I. in data 5 maggio 2015 dal neuropsichiatria infantile dott.ssa Russo». Infine, si è dedotto che «il P.E.I. versato in atti è stato redatto prima della formazione dell’organico di diritto, prima della conclusione dell’anno scolastico 2014/2015 ma soprattutto senza avere verificato se gli obiettivi predisposti per l’anno scolastico 2014/2015 siano stati raggiunti dal minore diversamente abile».

§ 6.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello.

§ 7. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche, o agli Enti locali, che ai propri figli – portatori di deficit - siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H.», ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza ‘pilota’ 3 maggio 2017, n. 2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti e che vanno ulteriormente ribaditi.

§ 8. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in molti testi separati di tipo diverso.

Vi sono anzitutto disposizioni di rango legislativo, sulle quali hanno inciso fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Vi sono poi disposizioni regolamentari, nonché atti amministrativi aventi natura di atti generali; accanto ad essi, vi sono ancora circolari e atti di Autorità centrali o periferiche che non hanno uno specifico nomen iuris.

I...

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