SENTENZA Nº 201703080 di Consiglio di Stato, 18-05-2017

Presiding JudgeSANTORO SERGIO
Date18 Maggio 2017
Published date23 Giugno 2017
Judgement Number201703080
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 23/06/2017

N. 03080/2017REG.PROV.COLL.

N. 08131/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8131 del 2013, proposto dall’ Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, Agcom), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III, n. 5945/2013, resa tra le parti, concernente “Elenco Istat delle amministrazioni pubbliche” –conseguente assoggettamento a talune previsioni in tema di riduzione della spesa pubblica;


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istat e delle amministrazioni statali appellate;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 2475 del 2015 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (in seguito, CGUE) ai sensi dell’art. 267 del TFUE;

Vista la sentenza della Corte di giustizia, 28 luglio 2016, causa C -240/15;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 maggio 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Marcello Clarich per l’Agcom e Barbara Tidore dell'Avvocatura generale dello Stato per l’Istat e per le amministrazioni statali appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Esigenze di sintesi nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali (v. art. 3 del c.p.a.) suggeriscono di non ripercorrere in dettaglio l’intera vicenda dell’inserimento dell’Agcom nell’ “Elenco Istat” delle amministrazioni pubbliche, con il conseguente assoggettamento dell’Autorità alle disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese, con riferimento, in particolare:

-all’art. 1, comma 5, della l. n. 311 del 2004, secondo cui al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica; e

-all’art. 22, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006, conv. con modificazioni dalla l. n. 248 del 2006, il quale stabilisce che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali (…), individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [con alcune esclusioni] sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La controversia ritorna all’esame di questo Consiglio di Stato dopo che questa Sezione, con l’ordinanza n. 2475 del 15 maggio 2015, nel rilevare l'esistenza di dubbi di compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'UE, aveva rimesso alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, il seguente quesito interpretativo: se i principi di imparzialità ed indipendenza anche sotto il profilo finanziario ed organizzativo che devono essere riconosciuti alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 13 della direttiva 2002/21/CE, nonché il principio di sostanziale autofinanziamento di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/20/ CE ostino a una normativa nazionale (quale quella che rileva nell'ambito del presente giudizio) la quale assoggetta anche tali Autorità in via generale alle disposizioni in materia di finanza pubblica e, in particolare, a specifiche disposizioni in tema di contenimento e razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche; e dopo che la Corte di giustizia, Seconda Sezione, con la sentenza del 28 luglio 2016, Causa pregiudiziale 240/14, ha dichiarato che l'articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativa comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e l'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che assoggetta un'autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale (ovvero, nello specifico, l’art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 2009, in forza del quale le amministrazioni pubbliche elencate dall’Istat sono assoggettate alla normativa generale italiana applicabile in tema di contabilità e finanza pubblica –così, il p. 27 della sentenza della CGUE; e i citati articoli 1, comma 5, della l. n. 311 del 2004, e 22, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006).

2. Nel rinviare alla lettura dell’ordinanza di questa Sezione, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per quanto attiene alla esposizione in dettaglio della vicenda all’origine della controversia, dell’andamento del giudizio di primo grado, dei motivi di appello e delle ragioni per le quali si è reso necessario disporre il rinvio pregiudiziale, pare sufficiente rammentare quanto segue.

Con il provvedimento di cui al Comunicato Istat, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2012, l’Agcom è stata inserita nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell’art. 1, comma 2...

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