SENTENZA Nº 201702866 di TAR Campania - Napoli, 16-05-2017

Presiding JudgeDONADONO FABIO
Date16 Maggio 2017
Published date30 Maggio 2017
Judgement Number201702866
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Italia)
Pubblicato il 30/05/2017

N. 02866/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05680/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5680 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Carlo Rispoli, Colarieti Marina, Paolo Citera, Maria Laura Consolazio, Maria Imparato, Beatrice Dell'Isola, Paola Parente, Corrado Grande, Angelo Marzocchella, Alba Di Lascio, Rosanna Panariello, Danila Amore, Rosaria Palma, Antimo Gaudino, Fernanda Speranza, Agostino Grimaldi, Alfredo Alvino, Elisabetta Balletta, Elena Lauritano, Bernardino Tuccillo, Monica Laiso, Rosa Iossa, Anna Maria Pezzella, Graziella Mandato, Lucia Migliaccio, Modesto Letizia, Salvatore Colosimo, Almerina Bove, Maria Lasco, Anna Carbone, Guido Maria Talarico, Maria Luigia Schiano di Colella Lavinia, Tiziana Monti, Tiziana Taglialatela, Maria Filomena Luongo, Rosaria Saturno, Erminia Addivinola, Michele Cioffi, Angela Acierno, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini, Alessandro Biamonte e Pasquale D'Angiolillo, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte in Napoli, corso Umberto 1, n. 35;

contro

- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Santoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza della Repubblica, 2;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Stabilizzazione Finanziaria della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliati in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 5/10/2016, relativa alla modifica dell’art. 30 del Regolamento regionale n. 12/2011, concernente le indennità speciali attribuite agli avvocati con qualifica di funzionario dell’Avvocatura regionale, ed il conseguente annullamento della delibera di Giunta n. 196 del 14/4/2015; del parere di cui alla nota prot. n. 2016-002373/UDCP/GAB/UL del 26/8/2016 dell’Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale; della nota prot. n. 724192 del 27/10/2015 del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Stabilizzazione Finanziaria della Regione Campania; del verbale n. 26 del 24/10/2016 della seduta della I Commissione permanente Affari istituzionali del Consiglio regionale della Campania, recante il parere favorevole alla modifica regolamentare; nonché degli atti connessi;

- quanto ai motivi aggiunti: del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 14/12/2016, recante la soppressione dell’art. 30, co. 2, del Regolamento regionale n. 12/2011, avente ad oggetto l’ordinamento amministrativo della Giunta regionale; della delibera di Giunta n. 728 del 13/12/2016, recante la conferma e dichiarazione di invalidità della delibera n. 196/2015; nonché degli atti connessi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Stabilizzazione Finanziaria della Regione Campania;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 2/12/2016, i ricorrenti, nella dedotta qualità di avvocati dell’Avvocatura regionale con qualifica di funzionari, riferivano che:

- in base all’art. 1, co. 43, della legge regionale n. 4 del 2011, veniva istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, contemplando l’inserimento di diritto degli avvocati in servizio e l'accesso ai ruoli mediante pubblico concorso previa iscrizione all'albo degli avvocati; veniva nel contempo demandata alla Giunta regionale la definizione dell'attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo con l’osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento forense;

- in applicazione di tale disposizione nonché dell’art. 2 della legge regionale n. 8 del 2010 e dell’art. 56, co. 4, dello Statuto, con delibera n. 612 del 29/10/2011, previo parere della I Commissione consiliare Affari istituzionali, è stato approvato il Regolamento n. 12 del 15/12/2011 recante l’Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania;

- in base agli artt. 29 e 30 del citato Regolamento, l’Avvocatura è qualificata come Ufficio speciale alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, con compiti di servizio per le strutture amministrative della Giunta, nonché del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale; a tale Ufficio sono assegnati gli avvocati regionali con le relative prerogative previste e, limitatamente alla qualifica di funzionario, “è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 3”;

- a seguito di ricorso RG n. 4764/2014, questo Tribunale amministrativo, con sentenza della sez. III, n. 1196 del 20/2/2015, ha dichiarato l’obbligo della Regione Campania “ad adottare tutti gli atti attuativi dell’art.30, comma 2, del regolamento n. 12/2011 e dell’art.1, comma 43, della legge regionale n. 4 del 2011”;

- in esecuzione della suddetta pronuncia, passata in giudicato, la Regione, con delibera di Giunta n. 196 del 14/4/2015, ha quantificato in sede di prima applicazione l’indennità speciale di cui all’art. 30, co. 2, del Regolamento n. 12/2011, nella misura annuale lorda di euro 16 mila;

- a seguito di ulteriore ricorso RG n. 3708/2015, con sentenza della sez. III n. 4860 del 16/10/2015, è stata disposta l’ottemperanza alla precedente sentenza, provvedendo alla liquidazione ed alla corresponsione a ciascuno degli interessati dell’indennità riconosciuta individualmente agli avvocati della Regione in virtù della delibera n. 196/2015, oltre agli interessi e con regolarizzazione fiscale, assicurativa, assistenziale, contributiva e previdenziale;

- il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1507 del 14/4/2016, in riforma della suddetta sentenza, ha respinto il ricorso di ottemperanza proposto in primo grado, osservando che la sentenza n. 1196/2015 relativa al silenzio non contiene l’affermazione dell’obbligo della Regione di corrispondere a ciascun ricorrente l’indennità prevista dalla...

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