SENTENZA Nº 201702427 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date23 Maggio 2017
Judgement Number201702427
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 23/05/2017

N. 02427/2017REG.PROV.COLL.

N. 02488/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2015, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza e dall’Istituto -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressoi cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Il signor -OMISSIS-, non costituitosi nel corso del secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, n. 107/2015, resa tra le parti, concernente l’assegnazione di ore di sostegno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Francesco Mele e udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

§ 1. L’appellato esercita la responsabilità genitoriale su un minore diversamente abile, riconosciuto portatore di ‘deficit cognitivo di grado lieve, ritardo nel linguaggio, impaccio motorio’, patologia in relazione alla quale l’Unità Multidisciplinare della USL -OMISSIS-aveva sottolineato la necessità di un insegnante di sostegno in deroga, nel ‘rapporto ½’, per 9 ore.

§ 2. Il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione -OMISSIS-, frequentato dalla minore nell’anno scolastico 2009/2010 (classe I B ITER), con l’atto n. 356 C/27 del 25 gennaio 2010 le ha assegnato un insegnante di sostegno per un numero di 3 ore.

§ 3. Col ricorso di primo grado n. 287/2010 R.G. (proposto al TAR per la Calabria, Sede di Catanzaro), l’interessata ha impugnato il provvedimento n. 356 C/27 del 25 gennaio 2010 e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento, deducendo che, in relazione alla patologia di cui la minore era affetta, ella aveva diritto ad un ‘rapporto insegnanti/alunni di 1:2’, e, quindi, per 9 ore settimanali.

Ella, inoltre, ha richiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

§ 4. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR:

- ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa e il proprio potere di decidere la controversia;

- ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno assegnato alla figlia del ricorrente per l’anno 2009/2010 un rapporto in deroga inferiore ad ½ e ha dichiarato, altresì, il suo diritto ad essere assistita da insegnanti di sostegno secondo il predetto rapporto;

- ha respinto la domanda risarcitoria ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

§ 5. Con l’appello in esame, il MIUR, gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale di Cosenza e l’Istituto -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza del TAR, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e ne hanno, pertanto, chiesto la riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio

Gli appellanti hanno in particolare sostenuto che:

- col ricorso di primo grado, l’interessata avrebbe in realtà lamentato la sussistenza di una ‘condotta discriminatoria indiretta’;

- sussisterebbe la giurisdizione del giudice civile, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e dell’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in considerazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 novembre 2014, n. 25011;

L’ appellato non si è costituito in questo secondo grado del giudizio.

§ 6. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno lamentato la mancata attribuzione ai loro figli – portatori di deficit - delle ore di sostegno ritenute spettanti in relazione alla patologia sofferta , ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza ‘pilota 3 maggio 2017. n. 2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti.

§ 7. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in molti testi separati di tipo diverso.

Vi sono anzitutto disposizioni di rango legislativo, sulle quali hanno inciso fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Vi sono poi disposizioni regolamentari, nonché atti amministrativi aventi natura di atti generali; accanto ad essi, vi sono ancora circolari e atti di Autorità centrali o periferiche che non hanno uno specifico nomen iuris.

I relativi contenuti – attuati comunque in concreto dalla ‘prassi’ - riguardano sia l’organizzazione della amministrazione scolastica, sia i rapporti tra questa, gli studenti diversamente abili ed i loro genitori.

§ 8. Per ricostruire la normativa in questione, occorre partire dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con la quale il legislatore – per tenere conto delle esigenze degli alunni diversamente abili – ha imperniato il sistema scolastico anzitutto sulla figura dell’insegnante di sostegno.

Ben diversa era la normativa precedente.

§ 8.1. Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, l’ordinamento scolastico si basava su un principio di separazione degli alunni diversamente abili dagli altri, attuato con l’istituzione delle «scuole speciali» e delle «classi...

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