SENTENZA Nº 201702419 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date23 Maggio 2017
Judgement Number201702419
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 23/05/2017

N. 02419/2017REG.PROV.COLL.

N. 10120/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10120 del 2014, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dall’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, dall’Ufficio scolastico territoriale provincia di Cagliari e dall’Istituto comprensivo statale -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

I signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituitisi nel corso del secondo grado del giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, n. 399/2014, resa tra le parti, concernente l’assegnazione di ore di sostegno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Italo Volpe e udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

§ 1. Gli appellati esercitano la responsabilità genitoriale su un minore disabile, riconosciuto portatore di deficit con diagnosi di gravità, come da certificato rilasciato a suo tempo dall’ASL in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e quindi riconosciuto titolare del relativo status.

§ 2. In base a tale certificazione, era stato chiesto alla scuola dell’infanzia presso Flumini, ove il loro figlio era iscritto alla sezione H nell’anno scolastico 2013-2014, che gli fossero attribuite ore di sostegno con ‘rapporto 1:1’ (ossia 25 ore settimanali) a causa del grave ritardo psico-motorio del minore, meritevole di tutela ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, nonché dell’art. 73, comma 1, lett. b), e comma 5, della legge regionale n. 9 del 2006.

§ 3. La dirigente scolastica segnalava conseguentemente, il 18.6.2013, all’Ufficio V-Ambito territoriale di Cagliari la presenza della disabilità, onde ottenere l’insegnante di sostegno nel ‘rapporto 1/1’.

L’insegnante di sostegno veniva quindi individuata per un numero di ore pari a 18 settimanali.

Poi, nel novembre 2013, a seguito di una integrazione delle ore di sostegno da parte dell’Ufficio scolastico, Ambito territoriale provincia di Cagliari per la Scuola dell’infanzia, conseguente ad un’iniziativa giudiziaria per sostegno in deroga promossa da altra famiglia in analoghe condizioni, erano assegnate alla sezione H altri 45 minuti, attribuiti ad altra insegnante.

Quindi, in conseguenza di un ulteriore ricorso, promosso da altra famiglia con minore in analoghe condizioni che frequentava il medesimo Istituto, veniva assegnata l’intera cattedra di sostegno ad un ulteriore docente, per un monte ore pari a 25 settimanali, da destinare alla sezione H di Flumini.

Per l’effetto, alla sezione H sono risultate assegnate le 18 ore settimanali di sostegno chieste all’inizio dell’anno scolastico.

§ 4. Col ricorso di primo grado n. 397 del 2014 (proposto al TAR per la Sardegna), gli interessati hanno impugnato i provvedimenti, di estremi sconosciuti, che hanno attribuito le 18 ore settimanali di sostegno, in ‘rapporto 1:1’, e le 8 ore di assistenza qualificata, assegnate al minore in sede di redazione del P.E.I. («piano educativo individualizzato»).

§ 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR:

- ha implicitamente ritenuto la giurisdizione amministrativa e il proprio potere di decidere la controversia;

- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, quanto alla pretesa principale;

- ha accolto la pur formulata domanda di risarcimento del danno, per ritenuta colpa dell’Amministrazione scolastica, sotto ritenendo sussistente quello c.d. esistenziale (conseguente agli effetti sulla personalità del minore dalla diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno rispetto a quelle dovute), liquidandolo in via equitativa nella misura di euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel ‘rapporto 1:1’, a partire dal primo giorno di scuola, e ponendolo a carico dell’Amministrazione scolastica;

- ha condannato le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato (tenuto conto dell’ammissione dei genitori del minore al gratuito patrocinio), liquidandole in complessivi euro 1.500,00.

§ 6. Con l’appello in esame, il MIUR e l’USR per la Sardegna hanno impugnato la sentenza del TAR, deducendo la loro carenza di legittimazione passiva nella materia dell’assistenza (spettando nella specie ad Amministrazioni non statali la competenza a provvedere), concludendo per la riforma della decisione di primo grado.

Gli appellati non si sono costituiti in questo grado di giudizio.

§ 7. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche, o agli Enti locali, che ai propri figli – portatori di deficit - siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H. », ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza ‘pilota’ 3 maggio 2017, n. 2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti.

§ 8. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in...

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