SENTENZA Nº 201702417 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date23 Maggio 2017
Judgement Number201702417
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 23/05/2017

N. 02417/2017REG.PROV.COLL.

N. 02795/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2013, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

La signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Caboni (C.F. CBNRCR72S23H118C), con domicilio eletto presso il signor Riccardo Canevacci in Roma, Via Giambattista Vico, n. 22;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, n. 137/2013, resa tra le parti, concernente l’assegnazione di ore di sostegno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora-OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Federico Basilica e l'Avvocato Riccardo Caboni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

§ 1. L’appellata esercita la responsabilità genitoriale su un minore diversamente abile, riconosciuto portatore di deficit con diagnosi di gravità, come da certificato rilasciato a suo tempo dall’ASL in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e quindi riconosciuto titolare del relativo status.

§ 2. In base a tale certificazione, ella ha chiesto all’Istituto scolastico presso il quale il minore è iscritto, che gli fossero attribuite 24 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2012-2013.

§ 3. Il dirigente scolastico ha attribuito al minore un numero di ore settimanali di sostegno pari a 12.

§ 4. Col ricorso di primo grado n. 1037 del 2012 (proposto al TAR per la Sardegna), l’interessata ha impugnato il provvedimento attributivo del minor numero di ore di sostegno, chiedendone l’annullamento.

§ 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR:

- ha implicitamente ritenuto la giurisdizione amministrativa e il proprio potere di decidere la controversia;

- ha annullato l’atto impugnato, avendo accertato che al minore non solo erano state attribuite un minore numero di ore di sostegno rispetto a quelle chieste, ma che esse erano state altresì assegnate ad un insegnante curricolare e non di sostegno;

- ha accertato nei riguardi delle Amministrazioni intimate il diritto del minore all’integrazione delle ore di sostegno nei sensi richiesti col ricorso introduttivo, ordinando loro l’assegnazione effettiva di un insegnante di sostegno abilitato, con ‘rapporto 1:1’, per tutte le ore di sostegno spettanti;

- ha accolto la pur formulata domanda di risarcimento del danno, per i ritenuti effetti sulla personalità del minore conseguenti alla diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno rispetto a quelle dovute, liquidandolo in via equitativa nella misura di euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel ‘rapporto 1:1’ a partire dal primo giorno di scuola e ponendolo a carico dell’Amministrazione scolastica;

- ha riservato a separato decreto presidenziale la liquidazione degli onorari del difensore di parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

§ 6. Con l’appello in esame, il MIUR ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma relativamente al capo della stessa riguardante il riconosciuto risarcimento del danno.

§ 6.1. L‘appellata si è costituita in questo secondo grado del giudizio, concludendo per la declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa, sussistendo quella del giudice ordinario, tenuto conto della sentenza della Corte di cassazione n. 25011/2014, ovvero per la reiezione dell’appello, qualora, invece, fosse ritenuta sussistente la giurisdizione del G.A..

§ 7. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche, o agli Enti locali, che ai propri figli – portatori di deficit - siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H. », ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza ‘pilota’ 3 maggio 2017, n. 2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti.

§ 8. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in molti testi separati di tipo diverso.

Vi sono anzitutto disposizioni di rango legislativo, sulle quali hanno inciso fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Vi sono poi disposizioni regolamentari, nonché atti amministrativi aventi natura di atti generali; accanto ad essi, vi sono ancora circolari e atti di Autorità centrali o periferiche che non hanno uno specifico nomen iuris.

I relativi contenuti – attuati comunque in concreto dalla ‘prassi’ - riguardano sia l’organizzazione della amministrazione scolastica, sia i rapporti tra questa, gli studenti diversamente abili ed i loro genitori.

§ 9. Per ricostruire la normativa in questione, occorre partire dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con la quale il legislatore – per tenere conto delle esigenze degli alunni diversamente abili – ha imperniato il sistema scolastico anzitutto sulla figura dell’insegnante di sostegno.

Ben diversa era la normativa precedente.

§ 9.1. Prima...

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