SENTENZA Nº 201702285 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date15 Maggio 2017
Judgement Number201702285
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 15/05/2017

N. 02285/2017REG.PROV.COLL.

N. 06291/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2014, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania, ambito territoriale di Caserta, e dall’Istituto autonomo comprensivo “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

contro

il signor -OMISSIS-, quale genitore titolare di responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Lellis e Ivano Langellotti, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione VIII, 24 aprile 2014, n. 2316, resa fra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di data 28 novembre 2013, n. 2595, delll’Istituto comprensivo “-OMISSIS-”, che ha assegnato le ore di sostegno con modalità ritenute non congrue ed è stato stabilito l’obbligo per l’amministrazione di determinarsi sul numero di ore necessarie per la patologia del minore, tramite aggiornamento del Piano educativo individualizzato- PEI, attivando ove necessario iniziative per l’adeguata integrazione dell’organico, ed è stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

§ 1. L’appellante esercita la responsabilità su un minore disabile, che secondo la prospettazione del ricorso introduttivo della causa in primo grado sarebbe portatore di deficit con diagnosi di gravità.

§ 2. Su tale assunto, fondato sulla documentazione di cui si dirà, egli ha chiesto all’Istituto “-OMISSIS-”, ove l’interessato frequenta la scuola primaria, che gli fossero attribuite per l’anno scolastico 2013-2014 ore di sostegno in misura congrua, previa redazione del Piano educativo individualizzato - PEI.

§ 3. Il dirigente scolastico, con la propria nota di data 28 novembre 2013, ha invece attribuito dodici ore settimanali di sostegno, genericamente alla classe che l’interessato frequenta.

§ 4. Col ricorso di primo grado n. 717 del 2014 (proposto al TAR per la Campania, sede di Napoli), gli interessati hanno impugnato la nota di data 28 novembre 2013 e ne hanno chiesto l’annullamento, proponendo altresì una domanda risarcitoria.

§ 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR:

- ha implicitamente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa e il proprio potere di decidere la controversia;

- ha annullato l’atto impugnato;

- ha ordinato alle Amministrazioni statali intimate, ovvero al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - MIUR e all’Ufficio scolastico regionale, di determinarsi sul numero di ore di insegnamento di sostegno necessarie in rapporto alla patologia del minore, tramite aggiornamento del PEI, attivando ove necessario iniziative per l’adeguata integrazione dell’organico;

- ha respinto la domanda risarcitoria;

- ha condannato le Amministrazioni al pagamento delle spese del giudizio.

§ 6. Con l’appello in esame, il MIUR, l’Ufficio scolastico e l’Istituto comprensivo hanno impugnato la sentenza con due motivi con cui è stato dedotto un travisamento del fatto:

- con il primo di essi, essi sostengono che la certificazione medica rilasciata all’interessato lo avrebbe indicato come ‘rivedibile’ al luglio 2013, e che egli non sarebbe stato tempestivamente sottoposto alla visita relativa, poiché il relativo esito è pervenuto all’Istituto solo il giorno 11 marzo 2014;

- con il secondo motivo, essi sostengono che comunque in base a tale esito il minore sarebbe risultato disabile non in condizione di gravità, e che quindi le ore di sostegno già assegnate si devono ritenere congrue.

L’appellato si è costituito in questo secondo grado del giudizio ed ha chiesto in via preliminare che l’appello sia dichiarato inammissibile sia perché non sarebbe stato notificato nel domicilio eletto, sia perché generico, ed ha chiesto che esso sia comunque respinto nel merito.

§ 7. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche, o agli Enti locali, che ai propri figli – portatori di deficit - siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H.», ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza “pilota” 3 maggio 2017, n. 2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti.

§ 8. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in molti testi separati di tipo diverso.

Vi sono anzitutto disposizioni di rango legislativo, sulle quali hanno inciso fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Vi sono poi disposizioni regolamentari, nonché atti amministrativi aventi natura di atti generali...

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