SENTENZA Nº 201702146 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date10 Maggio 2017
Judgement Number201702146
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 10/05/2017

N. 02146/2017REG.PROV.COLL.

N. 02034/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2015, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana e dall’Ufficio scolastico XI ambito territoriale per la Provincia di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

i signori -OMISSIS-, in proprio e quali genitori titolari di responsabilità sul minore -OMISSIS-, non costituiti nel corso del secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Toscana, sezione I, 22 dicembre 2014 n. 2066, resa fra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso n. 1896 del 2014, proposto per l’annullamento del provvedimento 10 ottobre 2014, n. 3399 dell’Istituto comprensivo n.6 di Grosseto, nella parte in cui non assegnava all’appellato il numero spettante di ore di sostegno ed è stato ordinato all’amministrazione di provvedere in merito;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

§ 1. Gli appellati esercitano la responsabilità su un minore diversamente abile, riconosciuto portatore di deficit con diagnosi di gravità, come da certificato rilasciato a suo tempo dall’ASL in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e quindi riconosciuto titolare del relativo status.

§ 2. In base a tale certificazione, essi hanno chiesto all’Istituto comprensivo n. 6 di Grosseto, ove si trova la scuola primaria alla quale è iscritto il figlio, che gli fossero attribuite le ore di sostegno per l’anno scolastico 2014-2015.

§ 3. Il dirigente scolastico:

- ha dapprima rappresentato all’Ufficio scolastico regionale – USR per la Toscana il numero di ore settimanali di sostegno richieste;

- ha acquisito le determinazioni dell’Ufficio scolastico regionale;

- ha attribuito all’interessato un numero di ore settimanali di sostegno inferiore, con proprio atto di data 10 ottobre 2014 prot. n.3399.

§ 4. Col ricorso di primo grado n. 1896 del 2014 (proposto al TAR per la Toscana), gli interessati hanno impugnato il provvedimento n. 3399 del 10 ottobre 2014, chiedendone l’annullamento.

§ 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR:

- ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa e il proprio potere di decidere la controversia;

- ha annullato l’atto impugnato;

- ha ordinato alle Amministrazioni statali intimate, ovvero al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e all’Ufficio scolastico regionale, di attribuire immediatamente le ore settimanali di sostegno inizialmente per lui previste;

- ha condannato le Amministrazioni al pagamento delle spese del giudizio.

§ 6. Con l’appello in esame, il MIUR e l’USR per la Toscana hanno impugnato la sentenza del TAR, deducendo che gli interessati si sarebbero invece dovuti rivolgere al giudice civile e che sussisterebbe quindi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il MIUR e l’USR hanno in particolare sostenuto che:

- col ricorso di primo grado, gli interessati avrebbero in realtà lamentato la sussistenza di una ‘condotta discriminatoria indiretta’;

- sussisterebbe la giurisdizione del giudice civile, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e dell’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in considerazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 novembre 2014, n. 25011.

Gli appellati non si sono costituiti in questo secondo grado del giudizio.

§ 7. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche, o agli Enti locali, che ai propri figli – portatori di deficit - siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H.», ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza “pilota” 3 maggio 2017 n.2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti.

§ 8. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in molti testi separati di tipo diverso.

Vi sono anzitutto disposizioni di rango legislativo, sulle quali hanno inciso fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Vi sono poi disposizioni regolamentari, nonché atti amministrativi aventi natura di atti generali; accanto ad essi, vi sono ancora circolari e atti di Autorità centrali o periferiche che non hanno uno specifico nomen iuris.

I relativi contenuti – attuati comunque in concreto dalla ‘prassi’ - riguardano sia l’organizzazione della amministrazione scolastica, sia i rapporti tra questa, gli studenti diversamente abili ed i loro genitori.

§ 9. Per ricostruire la normativa in questione, occorre partire dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con la quale il legislatore – per tenere conto delle esigenze degli alunni diversamente abili – ha imperniato il sistema scolastico anzitutto sulla figura dell’insegnante di sostegno.

Ben diversa era la...

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