SENTENZA Nº 201701488 di Consiglio di Stato, 09-02-2017

Presiding JudgeSANTORO SERGIO
Date09 Febbraio 2017
Published date30 Marzo 2017
Judgement Number201701488
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 30/03/2017

N. 01488/2017REG.PROV.COLL.

N. 06932/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6932 del 2016, proposto dalla Turismo Internazionale s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Vietri sul Mare, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. prov. di Sa-Av, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 639/2016, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e, dello Stato, Tidore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la Turismo Internazionale s.r.l. (di seguito “TI”) ha impugnato, per la sua riforma, la sentenza del Tar Campania, Salerno, n. 639/2016, pubblicata il 18.3.2016, che, con la compensazione delle spese, ha respinto il suo ricorso di primo grado – col quale è stato evocato in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito “Ministero”) ed il Comune di Vietri sul Mare (di seguito “Comune”) – volto all’annullamento del provvedimento prot. n. 14363 dell’1.6.2010.

2. La sentenza:

a) premesso che:

- la TI, ricevuto dal Comune l’ordinanza n. 20 del 18.3.1999 per la demolizione dell’Amalfitana Hotel e la rimessione in pristino dei luoghi, gli presentava un progetto di restauro paesaggistico e ambientale dell’area Fuenti;

- il Comune autorizzava la TI, con p.d.c. n. 12/2006, a lavori di restauro paesaggistico e ambientale e poi, con p.d.c. n. 10/2008, al montaggio di strutture per la balneazione;

- tuttavia la Soprintendenza, col citato provvedimento n. 14363, aveva espresso parere contrario all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso e per l’arretramento dello stabilimento, in conseguenza di fenomeni erosivi che avevano caratterizzato l’arenile;

- la TI aveva quindi contestato la violazione dell’art. 17 del P.U.T., nonché il travisamento dei fatti e l’illogicità del provvedimento;

- in riforma della misura cautelare negativa di primo grado, con ordinanza cautelare d’appello n. 3842/2010, pubblicata il 2.8.2010, il provvedimento censurato era stato sospeso, “(…)tenuto conto della natura amovibile delle opere e...

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