SENTENZA Nº 201700220 di TAR Abruzzo - Pescara, 26-05-2017

Presiding JudgeAMICUZZI ANTONIO
Date26 Maggio 2017
Published date12 Luglio 2017
Judgement Number201700220
CourtTribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo - Pescara (Italia)
Pubblicato il 12/07/2017

N. 00220/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2017, proposto da:
Gaspari Bus Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Vasile, Patrizia Silvestri, con domicilio eletto presso lo studio Alfonso Vasile in Pescara, via G. Misticoni, 3;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, c/o Complesso Monumentale di San Domenico;

nei confronti di

Tua S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Verini, con domicilio eletto presso lo studio Agostino Russo in Pescara, via Marco Polo, 3;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. 107/2016/DPE005 del 4.11.2016 del Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilita, Reti e Logistica della Regione Abruzzo; nonchè della deliberazione Giunta regionale n. 522 del 4.8.2016,

con conseguenziale azione risarcitoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di Tua S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Alfonso Vasile per la società ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per la Regione resistente, l'avv. Domenico Russo, su delega orale dell'avv. Claudio Verini, per la società controinteressata.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Col ricorso in epigrafe si impugna la determinazione n. 107/2016/DPE005 del 4 novembre 2016 del dirigente del Servizio di trasporto pubblico del dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica della Regione Abruzzo, con la quale è stata negata alla Gaspari bus s.r.l. l’autorizzazione all’istituzione e all’esercizio della nuova autolinea commerciale “Avezzano - L’Aquila - Roma Tiburtina” (A/R).

Più in particolare, la società ricorrente, già titolare di autorizzazione relativa al servizio di linea commerciale triregionale “San Benedetto del Tronto / Porto D’Ascoli / Martinsicuro / Alba Adriatica / Giulianova / Teramo / L’Aquila / Roma Tiburtina / Ciampino Aeroporto / Fiumicino Aeroporto” (A/R), ha richiesto alla Regione Abruzzo, con istanza del 4 agosto 2016, l’autorizzazione all'attivazione di nuove relazioni di traffico sulla tratta Avezzano / L’Aquila / Roma Tiburtina (A/R) e, precisamente, di cinque corse con partenza da Avezzano (di cui due con destinazione L’Aquila e tre con destinazione Roma Tiburtina) e di otto corse di ritorno (di cui sei con partenza da Roma Tiburtina e due con partenza da L’Aquila).

L’Amministrazione, dopo aver comunicato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 i motivi ostativi l'accoglimento dell’istanza di autorizzazione (doc. prot. n. 0056211/DPE005), nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, ha negato l'autorizzazione per le suindicate tratte «in quanto le relazioni di traffico Avezzano/L’Aquila e L’Aquila/Roma sono comprese nei programmi di esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale appartenenti alla rete dei servizi minimi, e, conseguentemente, il servizio commerciale proposto non rispetta la previsione di cui all’art. 3 comma 2, lett.m) della L.R. 11/2007 come modificata dall’art. 2 della L.R. 13/2016», e ha precisato che «le predette relazioni di traffico sono comprese nei programmi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale che, assistiti da contributi di esercizio a carico del Fondo Regionale Trasporti, e individuati all’esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della L.R. 1/2011, definiscono la rete dei servizi minimi ai sensi dell’art. 1 comma 2, L.R. 13/2016”.

Specificatamente la negativa determinazione dirigenziale evidenzia che:

“a) la relazione di traffico AVEZZANO/L'AQUILA è compresa nel programma di esercizio della linea AVEZZANO-L'AQUILA (v A25-A24) (AQ/1/12) concessa con ATTO N. 740 del 17.12.93 alla ditta A.R.P.A. S.p.A. (ora T.U.A. S.p.A.);

b) la relazione di traffico L'AQUILA/ROMA è compresa nel programma di esercizio della linea L'AQUILA-ROMA (v A24) (AQ/1/38) ed è stata concessa A.R.P.A. S.p.A. (ora T.U.A. S.p.A.) con atto n. 629 del 12.3 90;

c) entrambe le concessioni - prorogate per effetto dell'articolo 11 comma 4 della legge regionale 19 gennaio 2016 n.5 - sono oggetto della Determinazione Direttoriale n.14/DE del 25 marzo 2013 adottata all'esito delle procedure di ristrutturazione …;

nella documentazione prodotta e allegata alla domanda non risultava … la dichiarazione relativa all'esistenza del nulla osta del percorso richiesto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. h”;

La ricorrente lamenta innanzitutto la violazione e la falsa applicazione degli artt.1, 3,comma 2 lett. m) e 4 della L.R. Abruzzo n.11 del 2007, e degli artt. 1,2 e 5 della L.R. Abruzzo n. 13 del 2016, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.

L’Amministrazione sarebbe pervenuta al diniego in applicazione della L.R. n. 11 del 2007 come modificata dalla L.R. n. 13 del 2016, considerando “servizi minimi” non quelli che avrebbero dovuto essere individuati ed approvati come tali dal D.lgs. n. 422/1997 e dalla L.R. n. 152 del 1998 ma altri e diversi servizi, sostanzialmente coincidenti con le tratte svolte dagli attuali concessionari, in osservanza della più recente L.R. n. 13/2016 la quale tuttavia, a parere della ricorrente, al pari della precedente L.R. n. 11 del 2007, non sarebbe stata applicabile al momento dell’adozione del diniego perché a quel tempo la procedura di individuazione dei servizi minimi prevista da detta legge (art.1 L.R. n. 13 del 2016) non sarebbe ancora stata conclusa poiché il documento di ricognizione dei medesimi non sarebbe mai stato definitivamente approvato dal consiglio regionale e, comunque, sarebbe stato illegittimamente approvato dalla giunta regionale senza una “previa intesa con gli enti locali” e in violazione dei criteri previsti dell’art.16 del D.lgs. n. 422/1997 al fine di “favorire i vecchi e perduranti concessionari dei servizi del TPL…e quindi eludere, in favore di detti titolari di vecchie rendite, le regole del mercato, della concorrenza e dell’evidenza pubblica”; le motivazioni del provvedimento impugnato, secondo parte ricorrente, sarebbero inoltre solo apparenti perché l’operazione di...

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