SENTENZA Nº 201700138 di TAR Abruzzo - Pescara, 24-03-2017

Presiding JudgeURBANO AMEDEO
Date24 Marzo 2017
Published date11 Aprile 2017
Judgement Number201700138
CourtTribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo - Pescara (Italia)
Pubblicato il 11/04/2017

N. 00138/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00387/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Dicarlobus Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Vasile, Patrizia Silvestri, con domicilio eletto presso lo studio Alfonso Vasile in Pescara, via G. Misticoni, 3;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

nei confronti di

Tua Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino, N. 8;
Di Fonzo Donato & F.lli Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Di Censo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Pisa N. 55;
Autoservizi Cerella Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro D'Aloisio, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via A. Lo Feudo, 1;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. 99/2016//DPE005 del 28 settembre 2016

del Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione Abruzzo, - comunicata a mezzo PEC alla Dicarlobus srl. con la lettera di trasmissione prot. n. RA/0053880/16 del 29.09.2016 - con la quale si determina "di non accogliere e per l'effetto non autorizzare la richiesta presentata dalla Società Dicarlobus srl ; nonchè per l'annullamento di ogni e qualsiasi atto richiamato nel provvedimento di "non accoglimento" che si impugna, e, comunque, ad esso presupposto, connesso e conseguente, e, in specie della deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto "L.R 9 giugno 2016 n. 13 definizione rete servizi minimi regionali e comunali del trasporto pubblico locale e richiesta parere delle autonomie locali" e relativi allegati ed atti ulteriori, anche se non conosciuti, nonchè di tutti gli atti istruttori.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, di Tua Spa, di Di Fonzo Donato & F.lli Spa e di Autoservizi Cerella Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Alfonso Vasile per la società ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Gianluigi Diodato per la Regione intimata, l'avv. Sandro D'Aloisio per la Soc. Cerella, l'avv. Sergio Della Rocca per la Soc. TUA e l'avv. Maria Alessandra Di Censo per la soc. Di Fonso, tutte controinteressate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente, già titolare di autorizzazione relativa al servizio di linea commerciale “triregionale” Montenero - San Salvo - Vasto - Pescara - Roma Tiburtina - Fiumicino e al servizio di linea commerciale “biregionale” San Salvo – Vasto - Val di Sangro – Pescara - L'Aquila - Roma Tiburtina - aeroporto Ciampino, ha chiesto alla Regione Abruzzo di integrare l’autorizzazione rilasciata per il predetto servizio di linea commerciale “biregionale” per l'attivazione di nuove relazioni di traffico per le tratte 1) San Salvo /Vasto/ Vasto Nord – Pescara, 2) Pescara - L'Aquila e viceversa, 3) L'Aquila - Roma Tiburtina e viceversa e 4) L'Aquila - aeroporto Ciampino e viceversa.

La Regione Abruzzo ha accolto, in seguito ad integrazione documentale, l'istanza di autorizzazione riguardante la relazione di traffico L'Aquila - aeroporto di Ciampino e viceversa e, dopo aver comunicato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 i motivi ostativi dell'accoglimento dell’istanza di autorizzazione per le altre relazioni di traffico sub 1), 2) e 3), ha respinto le contestazioni della ricorrente e ha negato l'autorizzazione per tali tratte.

Il servizio regionale competente ha ritenuto che le relazioni di traffico oggetto del diniego “sono comprese nei programmi di esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale appartenenti alla rete dei servizi minimi” e, conseguentemente, il servizio commerciale proposto non rispetterebbe le previsioni di cui all'art. 3 comma 2 lettera m) della legge regionale n. 11/2007 così come modificata dall'art. 2 della legge regionale n. 13/2016; ha precisato, inoltre, che le predette relazioni di traffico sono comprese nei programmi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale che, assistiti da contributi di esercizio a carico del Fondo regionale trasporti e individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale n. 1/2011, definiscono la rete dei servizi minimi ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della predetta legge regionale n. 13/2016; specificatamente, la negativa determinazione dirigenziale evidenzia che “1) La relazione di traffico San Salvo - Pescara è compresa nella rete dei servizi minimi: il collegamento è compreso nel programma di esercizio della linea Agnone – Pescara - Chieti concessa con atto numero 806 del 4 maggio 1998 alla società AUTOSERVIZI CERELLA srl con sede a Vasto. La concessione - prorogata ex articolo 11 legge regionale 5/2016 - è ricompresa nel piano di ristrutturazione di cui alla DGR n. 48 del 18 luglio 2011 (approvata in esecuzione della legge regionale n. 1/2011) e ad essa è allegato - nel rispetto dell’art.63 della L.R. 1/2011 - il disciplinare sottoscritto con la ditta il 31 gennaio 2013; 2)Le relazioni di traffico Vasto - Vasto Nord - Pescara sono comprese nella rete dei servizi minimi: i collegamenti sono presenti nel programma di esercizio di cui alla linea Agnone – Pescara - Chieti concessa alla società AUTOSERVIZI CERELLA srl..Esse sono altresì comprese nel programma di esercizio della linea Vasto - Pescara - Chieti e concesse con atto numero 512 del 9 marzo 1989 alla società DI FONZO DONATO & F.LLI Spa con sede a Vasto. La concessione - prorogata ex articolo 11 legge regionale 5/2016 - è ricompresa nel piano di ristrutturazione di cui alla DGR n. 48 del 18 luglio 2011 (approvata in esecuzione della legge regionale 1/2011) e ad essa è allegato- nel rispetto dell’art.63 della L.R. 1/2011 - il disciplinare sottoscritto con la ditta il19 febbraio 2013; 3)La relazione di traffico Pescara – L’Aquila e ritorno è...

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