SENTENZA Nº 201700114 di TAR Marche, 02-12-2016
Presiding Judge | FILIPPI MADDALENA |
Date | 02 Dicembre 2016 |
Published date | 10 Febbraio 2017 |
Judgement Number | 201700114 |
Court | Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Italia) |
N. 00114/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2015, proposto da:
Comune di Castelbellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione, in Ancona, piazza Cavour, 23;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;
Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia, P.F. Rete Elettrica Regionale, non costituita in giudizio;
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Societa' Agricola 4 C S.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Moreno Misiti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Moreno Misiti, in Ancona, corso Garibaldi, 124;
per l'annullamento
previa sospensione
- del decreto n. 60/EFR del 3/6/2015, comunicato con nota prot.395331 del 4/6/2015, del Dirigente della P.F. "Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi" della Regione Marche;
- della nota prot.337839 del 13/5/2015 della Regione Marche;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Provincia di Ancona e della Societa' Agricola 4 C S.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente vicenda contenziosa costituisce il seguito di quella definita da questo Tribunale con la sentenza n. 486/2015.
Con tale decisione è stata annullata l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, rilasciata dalla Regione Marche in favore della controinteressata Società Agricola 4 C S.S. per il potenziamento di un preesistente impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse (da 249 a 999 kW), ubicato nel territorio del Comune di Castelbellino.
2. L’annullamento è stato pronunciato per la ritenuta sussistenza della violazione della direttiva 2011/92/UE, e ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013, con la quale sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali in forza delle quali l’impianto in argomento era stato esonerato dalla procedura di screening di VIA (la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato in particolare gli “…allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a...
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