SENTENZA Nº 201700091 di TAR Friuli Venezia Giulia, 22-02-2017

Presiding JudgeZUBALLI UMBERTO
Date22 Febbraio 2017
Published date08 Marzo 2017
Judgement Number201700091
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (Italia)
Pubblicato il 08/03/2017

N. 00091/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.I.R. S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Cortellazzo Wiel, Andrea Pavanini e Vanessa Zecchin, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultima, in Trieste, via Rismondo 12/1;

contro

Isontina Ambiente S.r.l. A. S.U già Ambiente Newco S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Fusco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, via Donota 3;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Vinicio Martini, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
Comune di Cormons non costituito in giudizio;

nei confronti di

Iris S.p.A. Isontina Reti Integrate Servizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Fusco, con domicilio eletto presso il suo studio. in Trieste, via Donota 3;

Quanto al ricorso introduttivo:

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 244 di data 03 giugno 2014.

quanto ai primi motivi aggiunti:

per la declaratoria di nullità ovvero annullamento del provvedimento regionale del 3 ottobre 2016 e degli atti del relativo procedimento;

quanto ai secondi motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo:

per la declaratoria di nullità ovvero annullamento, del decreto regionale del 28 novembre 2016 e di tutti gli atti del relativo procedimento.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isontina Ambiente S.r.l. A. S.U Già Ambiente Newco S.r.l., e della Regione Friuli Venezia Giulia e di Iris S.p.A. Isontina Reti Integrate Servizi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.0 Agisce in giudizio la ditta ricorrente per l'ottemperanza alla sentenza del Tar n. 244 del 3 giugno 2014 mediante la remissione in pristino dello stato del suolo e sottosuolo dei beni oggetto di esproprio e restituzione a favore della ricorrente dei beni così ripristinati e per la determinazione della misura del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla data della sottrazione sino a quello della restituzione.

1.1 Chiede la condanna delle amministrazioni intimate e della società proprietaria dei beni in solido alla remissione in pristino dei terreni e alla loro restituzione oltre al pagamento delle somme dovute.

1.2 Infine, chiede la dichiarazione di nullità ex art. 114 comma IV lettera b) del c.p.a. degli atti del procedimento finalizzato all'acquisizione ex articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico degli espropri) dei terreni da restituire ai sensi della sentenza di cui chiede l'ottemperanza.

2.0 La ditta ricostruisce la vicenda sfociata nella sentenza n. 244 del 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5163 del 12 novembre 2015, in rigetto degli appelli principale di SIR e incidentali del Comune di Cormons e della Regione.

2.1 Avverso la pronuncia del Consiglio di Stato la Regione propose ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per omesso esame dei motivi di ricorso proposti dalla Regione stessa; tale ricorso è ancora pendente.

3.0 La Regione ha poi approvato la legge 11 agosto 2016 n. 14, recante l'assestamento di bilancio, i cui commi 59 e seguenti dell'art. 3 autorizzano la regione stessa ad acquisire ai sensi dell'articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 i terreni de quibus in Comune di Cormons, espressamente individuati, previa conferma delle ragioni di interesse pubblico della destinazione dell'area ad uso discarica.

4.0 In data 5 settembre 2016 è pervenuta alla ditta ricorrente la nota regionale n. 23329 che comunica l'avvio del procedimento attuativo della citata normativa regionale, finalizzato al riconoscimento e conferma delle attuali ragioni di pubblico interesse per la permanenza della discarica.

4.1 Il Decreto regionale 28 novembre 2016 n 5864, depositato in causa il 2 dicembre 2016, emanato in attuazione delle norme sopra citate della LR 14 del 2016, sottrae i terreni oggetto della sentenza - di cui con questo ricorso si chiede l'ottemperanza - alla possibilità di restituzione acquisendoli alla proprietà regionale.

5.0 Dopo aver fatto presente come la sentenza del Tar di cui si chiede l'ottemperanza è stata confermata dal Consiglio di Stato e come il ricorso per Cassazione proposto dalla Regione, oltre che riguardare altri capi della sentenza e non l'obbligo di restituzione, non ne sospende l'esecutività, osserva come l'esecuzione della sentenza del Tar comporta l'obbligo di rimessa in pristino dei beni già oggetto di esproprio, da restituire poi alla ricorrente.

Osserva la ditta ricorrente che la Isontina Ambiente con la sua nota del 4 aprile 2016 aveva già espresso la volontà di non voler eseguire la sentenza.

5.1 Quanto alla legge regionale n. 14 del 2016, che autorizza la regione ad acquisire i beni ex articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, osserva la ditta ricorrente come i provvedimenti adottati a seguito della norma regionale sarebbero, ove manchi il preventivo consenso di SIR, completamente nulli per violazione del giudicato.

5.2 In ogni caso e in via meramente subordinata la norma regionale sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione della competenza legislativa spettante alla regione, in relazione al riparto di competenze fra Stato e Regioni fissato dagli articoli 116 e 117 Cost. e alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 42, 111 I e II comma e 113 Cost. e art 6 della CEDU; in particolare sarebbero illegittimi i commi 59, 60, 61 e 62 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016 n 14 che autorizzano la Regione stessa ad acquisire ex art 42 bis del dPR 8 giugno 2001 n 327 (testo unico delle espropriazioni) i terreni oggetto della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

La ditta insiste per le su indicate conclusioni.

6.0 Con atto depositato il 9 novembre 2016, la ricorrente presenta motivi aggiunti avverso il provvedimento della regione del 3 ottobre 2016 e gli atti collegati per i seguenti motivi: violazione del giudicato e degli articoli 114 c.p.a e 21 septies della legge 241...

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