SENTENZA Nº 201700016 di TRGA - Bolzano, 09-11-2016

Presiding JudgeDEL GAUDIO TERENZIO
Date09 Novembre 2016
Judgement Number201700016
Published date13 Gennaio 2017
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 13/01/2017

N. 00016/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00143/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2016, proposto da:
Elena Stefanoni, titolare, in qualità di legale rappresentante della società Irony Games Srl, dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi “Jocker” rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano il 4.12.2012, e Irony Games Srl, in persona del legale rappresentante Michele Galasso, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Gallippi (C.F. GLLLRT70P09A952K), con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Manci, n. 5;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg (C.F. VNGRNT57L45A952K), Stephan Beikircher (C.F. BKRSPH65E10B160H), Michele Purrello (C.F. PRRMHL69B04I829V) e Lukas Plancker (C.F. PLNLKS68E21A952A), con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

nei confronti di

Centro Giovanile “Il Melograno”, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento dd. 12.4.2016, notificato a Elena Stefanoni quale legale rappresentante di “Irony Games Srl” in data 3 maggio 2016 sub prot. n. 7.1/73.09/219307/BE/GT della Provincia Autonoma di Bolzano avente ad oggetto “Pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi ‘Joker’ a Bolzano, viale Europa 124”;

2) della deliberazione della Giunta provinciale 12 marzo 2012, n. 341: “Individuazione dei ‘luoghi sensibili’ ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materie di pubblico spettacolo)”, come modificata con la delibera n. 1570 del 29.10.2012, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 77/16;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista l’ordinanza cautelare n. 92/16;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con licenza del 2 dicembre 2005 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano autorizzava la signora Genowefa Bolda, in qualità di legale rappresentante del “Bar Sernesi di Cingolin G. e Bolda G. & Co. S.a.s.” a gestire la sala giochi “Joker”, a Bolzano, in Corso Italia, n. 2, per i soli apparecchi da gioco di cui all’allegata denuncia (doc.ti 1 e 2 della Provincia).

Con decreto del 15 dicembre 2009 il Presidente della Provincia autorizzava lo spostamento della sala giochi da Corso Italia, n. 2 a viale Europa, n. 124 (doc. 3 della Provincia).

A seguito dell’affitto dell’azienda alla società Irony Games Srl, il signor Luca Visintainer, in qualità di affittuario dell’azienda “Sala giochi Joker”, chiedeva al Presidente della Provincia la voltura della licenza già intestata alla signora Genowefa Bolda (doc.ti 4 e 5 della Provincia).

Con provvedimento del 30 novembre 2010 il Presidente della Provincia autorizzava il signor Luca Visintainer, in qualità di affittuario della signora Genowefa Bolda (legale rappresentante del “Bar Sernesi di Cingolin G. e Bolda G. & Co.”), a gestire la sala giochi “Joker”, a Bolzano, in viale Europa, n. 124, su una superficie di 321 mq e a raccogliere giocate tramite 50 apparecchi con vincita in denaro (art. 110, comma 6, R.D. n. 773/1931) e 10 apparecchi meccanici (art. 110, comma 7, R.D. n. 773/1931), di cui alla denuncia degli apparecchi da gioco del 30 giugno 2009 (doc. 6 della Provincia).

In data 24 gennaio 2012 la signora Elena Stefanoni, ”in qualità di legale rappresentante della società ‘Irony Games Srl’”, chiedeva il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di una sala dedicata con apparecchi VLT - videoterminali (doc. 7 della Provincia).

Preso atto del contratto di cessione del 50% delle quote societarie da parte del socio signor Luca Visintainer alla società “Game Machine Srl”, il Presidente della Provincia, con provvedimento del 4 dicembre 2012, prot. n. 7.1/73.09/12/GT, autorizzava la signora Elena Stefanoni, in qualità di legale rappresentante della società “Irony Games Srl” alla gestione della sala giochi “Jocker”, a Bolzano, in viale Europa, n. 124, indicando quale scadenza il giorno 31 dicembre 2015 (doc.ti 8 e 9 della Provincia).

Con domanda pervenuta alla Provincia il 29 dicembre 2012 la signora Elena Stefanoni chiedeva altresì, ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, il rilascio dell’autorizzazione per la raccolta di vincite tramite gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), dello stesso Regio decreto, denominati VLT- videoterminali (doc.ti 10, 11 e 12).

Con provvedimento del 4 dicembre 2012, prot. n. 7.1/73.09/657028/12/GT, il Presidente della Provincia autorizzava la signora Elena Stefanoni, in qualità di legale rappresentante della società “Irony Games Srl”, alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi suddetti nella sala giochi “Joker”, con sede a Bolzano, in viale Europa, n. 124, indicando come scadenza il giorno 31 dicembre 2015 (doc. 13 della Provincia).

Con nota del 26 gennaio 2016, l’Ufficio provinciale Vigilanza comunicava alla signora Elena Stefanoni l’avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione della citata sala giochi “Joker” (doc. 14 della Provincia).

Con note pervenute all’Amministrazione provinciale il 2 marzo 2016 (sottoscritte anche dalla signora Elena Stefanoni), il signor Michele Galasso, nella qualità di Amministratore Unico della società Irony Games Srl, presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo l’archiviazione del procedimento (doc.ti 15 e 16 della Provincia).

Con l’impugnato provvedimento del 12 aprile 2016, l’Assessore provinciale competente pronunciava la decadenza del provvedimento del presidente della Provincia del 4 dicembre 2012, con il quale la signora Elena Stefanoni era stata autorizzata alla gestione della sala giochi “Joker”, con sede a Bolzano, in viale Europa, n. 124, a partire dall’1 gennaio 2016 (doc. 17 della Provincia).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Vizio di notifica: inesistenza o nullità della stessa”;

2. “Provvedimento dd. 12.4.2016, sub prot. n. 7.1/73.09/219307/BE/GT della Provincia autonoma di Bolzano e delibera 12 marzo 2012, n. 341, come modificata con la...

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