SENTENZA Nº 201609559 di TAR Lazio - Roma, 20-07-2016

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Published date06 Settembre 2016
Judgement Number201609559
Date20 Luglio 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 06/09/2016

N. 09559/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02525/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2016, proposto da:
Alpitel s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Cuomo, Fabrizio Cugia Di Sant'Orsola, Chiara Reali, con domicilio eletto presso lo studio legale Cugia Cuomo & Associati in Roma, via Terenzio 7;

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato emesso il 16 dicembre 2015 nell'ambito del procedimento n. I761, notificato alla ricorrente in data 23.12.2015;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente al provvedimento se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Alpitel s.p.a. (di seguito, anche “Alpitel” oppure la “società”), odierna esponente, è una società attiva nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e, in generale, delle infrastrutture.

Con il ricorso in epigrafe contesta la legittimità della determinazione con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, anche “AGCM” o l’“Autorità”), a conclusione del procedimento istruttorio I/761, ha ritenuto che la ricorrente, unitamente alle società Valtellina s.p.a, Ceit Impianti s.r.l., Sielte s.p.a., Sirti s.p.a e Site s.p.a. (di seguito, congiuntamente, anche “imprese di manutenzione”) e a Telecom s.p.a. (di seguito, anche “Telecom” o “TI” e, tutte insieme, “imprese interessate dal procedimento”), avesse posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza unica e complessa in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), volta a:

(i) limitare il confronto competitivo, tramite il coordinamento delle offerte economiche e di altre condizioni contrattuali connesse, in seno alle procedure per la selezione dei fornitori predisposte dalle società Wind e Fastweb;

(ii) prevenire l’erogazione disaggregata di servizi tecnici accessori (sia attraverso il coordinamento delle informazioni riferite in sede di audizione presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che nella definizione di condizioni economiche che altererebbero lo schema di incentivi alla disaggregazione), limitando potenzialmente lo sviluppo concorrenziale di un mercato.

Nel sottolineare, preliminarmente, che il provvedimento si appalesa illegittimo, perché adottato in carenza dei presupposti per l’adozione del potere sanzionatorio e sfornito di adeguate prove documentali, nonché in relazione alla determinazione della connessa sanzione irrogata, di importo pari a € 133.796,17, l’odierna deducente ha proceduto alla ricostruzione della vicenda nonché all’esposizione dell’iter procedimentale che ha condotto alla conclusiva irrogazione della contestata sanzione, che appare utile riepilogare come segue.

2. Telecom è una società attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. Nello specifico, essa è titolare della rete pubblica commutata, sulla quale fornisce servizi di interconnessione agli operatori di telecomunicazione alternativi (“other licensed operators”, “OLO”) per la loro operatività sui mercati dei servizi finali: in qualità di titolare di tale rete, TI deve cedere all'ingrosso agli OLO gli input necessari alla fornitura di servizi voce e dati ai clienti finali, tra i quali rientra il servizio di unbundling local loop (c.d. ULL), o accesso disaggregato alla rete locale. Tale servizio, attraverso la c.d. "co-locazione" nella centrale di Telecom degli apparati degli OLO e, in particolare, attraverso il collegamento di questi ultimi al permutatore, consente agli OLO di accedere alla rete in rame di Telecom e, dunque, di erogare i servizi voce e dati ai clienti finali.

Nel mese di aprile 2012, la società Wind Telecomunicazioni s.p.a. (di seguito, anche “Wind”), operatore alternativo, in concorrenza con l’operatore di rete Telecom, richiedeva a talune società - attive nella fornitura di servizi di attivazione e manutenzione correttiva della linea sulle reti telefoniche di Telecom (e degli operatori concorrenti), e segnatamente a Sielte, Sirti e Site – una quotazione di massima del costo del servizio di manutenzione in questione, sulla base di un canone mensile per linea. Le tre imprese fornivano una prima valutazione, specificando che le quotazioni fornite sarebbero state oggetto di modifica al definirsi delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, nonché del sistema regolamentare.

Successivamente, nel mese di luglio 2012, Wind formulava una richiesta di offerta (“RDO”) per il servizio disaggregato di manutenzione delle linee in accesso all’ingrosso alla rete Telecom, che veniva inviata nuovamente alle società Sielte, Sirti e Site, nonché a tre ulteriori imprese di manutenzione, Valtellina, Alpitel e Ceit Impianti. La RDO definiva il livello di servizio desiderato attraverso una bozza di accordo quadro e un documento contenente le condizioni tecniche.

Tutte le imprese di manutenzione tra il 13 luglio 2012 e il 16 luglio 2012 presentavano le proprie offerte in replica alla richiesta di Wind; a seguito della presentazione delle offerte, Wind chiedeva a Sielte, Sirti e Site di motivare le ragioni dell’incremento del prezzo offerto rispetto alle quotazioni trasmesse in risposta alla richiesta del mese di aprile 2012. Le tre imprese evidenziavano diverse giustificazioni, tra le quali la diversità di alcune delle condizioni commerciali e tecniche previste nella RDO rispetto alla richiesta di quotazione e deducevano che all’esito di eventuali accordi tra Wind e Telecom per l’accesso all’infrastruttura sarebbe stato possibile ottimizzare la proposta.

Tra il 31 luglio 2012 ed il 6 agosto 2012, anche Fastweb s.p.a. (“Fastweb”) inoltrava alle società Alpitel, Site, Sielte e Sirti una analoga RDO per la fornitura di servizi di attivazione e di manutenzione correttiva...

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