SENTENZA Nº 201604284 di TAR Lazio - Roma, 13-01-2016

Presiding JudgeDE MICHELE GABRIELLA
Date13 Gennaio 2016
Judgement Number201604284
Published date11 Aprile 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 06370/2013 REG.RIC.

N. 04284/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06370/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Società Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;

contro

Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Martelli e prof. Andrea Guarino, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Andrea Guarino in Roma, p.zza Borghese, 3;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l'Italia Digitale, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc. Tiscali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo stesso Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini, 1;
Soc. BT Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati, Marco Di Lullo, prof. Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Angela Gemma, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
Soc. Fastweb S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Aristide Police, Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Renzo Ristuccia in Roma, Via E. Q. Visconti, 20;
Soc. Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Marcello Clarich e Angelo Raffaele Cassano, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Fabio Cintioli in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;

per l'annullamento

del Bando del 23.5.2013 con in quale la Consip ha avviato la procedura ristretta per l'aggiudicazione del contratto quadro finalizzato alla fornitura dei servizi di connettivita' nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' (SPC), nonche' del 'Documento descrittivo' contenente la disciplina di dettaglio

nonché, con successivi motivi aggiunti,

dell’Avviso di rettifica spedito per la pubblicazione in GUUE il 5.7.2013, il quale disponeva l’eliminazione dall’oggetto di gara dei “servizi di calcolo e memorizzazione”, in origine previsti dal punto II.2.1. del bando e, nel contempo, riduceva l’importo stimato a base d’asta da 2,5 miliardi di euro a 2,4 miliardi di euro;

nonché, con secondi motivi aggiunti,

della lettera di invito ricevuta il 29.11.2013 (doc. 6 Telecom), nella quale si ribadivano e precisavano le modalità di suddivisione del contratto quadro tra i diversi assegnatari;

nonché, con i terzi motivi aggiunti,

del verbale della seduta della Commissione aggiudicatrice del 19.12.2014, nel corso della quale sono state predisposte le graduatorie provvisorie e considerate non anomale le offerte di Tiscali e BT Italia; - delle note Consip S.p.a. del 24.12.2014 e del 12.1.2015;

nonché, con quarti motivi aggiunti,

a) della presa d’atto della Consip S.p.a. delle note di allineamento da parte di BT Italia e di Vodafone Omnitel ai prezzi offerti dall’aggiudicatario Tiscali e del conseguente affidamento alle suddette società delle quote parte dell’appalto di rispettiva spettanza; b) delle seconde note di interpello del RTI Wind e del RTI Vodafone del 23.1.2015;

nonché, con quinto atto di motivi aggiunti,

delle offerte di Tiscali, di BT Italia e di Vodafone ai fini della loro esclusione dalla gara, sulla base di tre motivi di gravame, rubricati sub XII, XIII e XIV, rispettivamente diretti, nell’ordine, a far valere presunti vizi delle offerte


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.a., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l'Italia Digitale, di Tiscali Italia S.p.a., di Vodafone Omnitel B.V., di BT Italia S.p.a. di Fastweb S.p.a., di Wind Telecomunicazioni S.p.a.,;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con bando pubblicato sulla GUUE n. 2013/S 099 – 169861 del 23.5.2013 (e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 24.5.2013), la Consip S.p.a. indiceva la procedura ristretta per l’aggiudicazione del Contratto Quadro, per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito anche SPC), ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito anche CAD), in favore delle pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto specificamente:

- i servizi di trasporto dati (TR), comprendenti il servizio di trasporto dati su rete convenzionale in rame (STDE), su rete in fibra ottica (STDO) e con modalità satellitari (STDS);

- i servizi di sicurezza perimetrale (SICP), comprendenti il servizio d sicurezza perimetrale unificata (SPUN) e centralizzata (SCEN);

- i servizi di comunicazione evoluta (SCOE), costituiti dai servizi di comunicazione vocale su protocollo internet VOIP e di telepresenza, ossia di comunicazione audio e video TELP;

- il supporto professionale SSUP comprendente il servizio di supporto specialistico (SSUS) e di formazione (FORM)

- i servizi di calcolo e memorizzazione;

il tutto meglio descritto nel Documento descrittivo (doc. 2 ric., vedi punto II.1.5), nel bando (doc. 1 ric.) e, successivamente specificato nella lettera di invito e nell’Allegato 2 di essa (doc. 9 ric.).

Ognuno di questi servizi fondamentali si articola a sua volta in una molteplicità di servizi “elementari” o profili, meglio descritti negli allegati sopra menzionati

L’obbiettivo della procedura, pertanto, era (ed è) la realizzazione del Servizio Pubblico di Connettività (SPC), secondo la definizione che ne fornisce l’art. 73, comma 2, CAD, secondo cui esso è “l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo...

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