SENTENZA Nº 201602352 di TAR Lombardia - Milano, 30-11-2016
Presiding Judge | MOSCONI MARIO |
Judgement Number | 201602352 |
Published date | 13 Dicembre 2016 |
Date | 30 Novembre 2016 |
Court | Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia) |
N. 02352/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02824/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2014, proposto da:
Novareti S.p.A. (già Dolomiti Reti S.p.A.), rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello C.F. TDRFBA70S23D976K e Federico Novelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Velasca, 4
contro
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell'AEEGSI n. 47 del 1 luglio 2014, di “definizione delle modalità operative di versamento del contributo all'onere per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, per l’anno 2014, da parte degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, e dei servizi idrici”, nonché della deliberazione dell’AEEGSI n. 235/2014/A del 29 maggio 2014, avente a oggetto la “determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovuto per l’anno 2014 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AEEGSI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Novareti S.p.A. (già Dolomiti Reti S.p.A.) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del Direttore Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell'AEEGSI n. 47 del 1 luglio 2014, di “definizione delle modalità operative di versamento del contributo all'onere per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, per l’anno 2014, da parte degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, e dei servizi idrici”, nonché la deliberazione dell’AEEGSI n. 235/2014/A del 29 maggio 2014, avente a oggetto la “determinazione dell'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico dovuto per l'anno 2014 dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici”.
La ricorrente ha premesso di essere “uno degli operatori del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia autonoma di Trento. In particolare, Dolomiti Reti gestisce l'acquedotto comunale e gli impianti ecologici di Trento, di Rovereto e di vari altri comuni della zona” (cfr. pag. 2).
Ha soggiunto che “con delibera dell'AEEGSI 235/2014/A del 29 maggio 2014 è stata confermata, per l'anno 2014, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 per mille dei ricavi...
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