SENTENZA Nº 201602351 di TAR Lombardia - Milano, 30-11-2016

Presiding JudgeMOSCONI MARIO
Judgement Number201602351
Published date13 Dicembre 2016
Date30 Novembre 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 13/12/2016

N. 02351/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02771/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2771 del 2014, proposto da:
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Mastragostino C.F. MSTFNC47E07A059Q, con domicilio eletto in Milano, Piazza Lavater, 5

contro

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento

della determinazione del Direttore Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell'AEEGSI n. 47 del 1 luglio 2014, di “definizione delle modalità operative di versamento del contributo all'onere per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, per l’anno 2014, da parte degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, e dei servizi idrici”, e ciò nella parte in cui, al punto 9), si è disposto che “il versamento è dovuto anche dai soggetti esercenti servizi idrici nelle Regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige”, nonché, quale atto presupposto, la deliberazione dell’AEEGSI n. 235/2014/A del 29 maggio 2014, avente a oggetto la “determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovuto per l’anno 2014 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AEEGSI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del Direttore Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell'AEEGSI n. 47 del 1 luglio 2014, di “definizione delle modalità operative di versamento del contributo all'onere per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, per l’anno 2014, da parte degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, e dei servizi idrici”, e ciò nella parte in cui, al punto 9), si è disposto che “il versamento è dovuto anche dai soggetti esercenti servizi idrici nelle Regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige”, nonché la deliberazione dell’AEEGSI n. 235/2014/A del 29 maggio 2014 (avente a oggetto la “determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovuto per l’anno 2014 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici”) “se ed in quanto sia ritenuta atto presupposto legittimante la richiesta di imposizione del contributo anche alla PAT”.

La ricorrente ha premesso che “con deliberazione del 29 maggio 2014 n.235/2014/A, l'Autorità ha determinato la aliquota del predetto contributo, per l'anno 2014, fissandola nella misura dello 0,28 per mille per i soggetti operanti nei settori dell'energia e del gas e nella misura dello 0, 25 per mille (dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2013) per i soggetti "gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono", disponendo che i predetti contributi dovessero essere versati dai rispettivi soggetti obbligati entro il 31 luglio 2014, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità e che entro il 15 settembre 2014 dovessero essere inviati all'Autorità i dati relativi alla contribuzione”, a ciò soggiungendo che “il Direttore degli Affari generali e Risorse dell'Autorità, provvedeva ad assumere la determinazione n. 47 del 1 luglio 2014, di definizione, appunto, delle modalità operative relative ai versamenti del contributo” (cfr. pag. 3).

Ha, inoltre, fatto presente che “con la nota (…) del 10 giugno 2014, a firma del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, indirizzata sia al Presidente dell'Autorità, che al Presidente della Cassa Conguaglio per il settore Elettrico, (…) veniva sottolineato che, alla luce delle prerogative statutarie pienamente riconosciute dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale - da ultimo con la decisione n. 137 del 21 maggio 2014 - l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con riferimento al servizio idrico, non ha alcun potere di imporre l'applicazione di componenti tariffarie a valere sul territorio della Provincia Autonoma di Trento” (cfr. pag. 5), e che, non avendo ottenuto riscontro, “con nota prot. n. 415072 in data 1 agosto 2014, l'Agenzia per la depurazione della PAT, quale Gestore degli impianti di depurazione della Provincia, ha formalmente comunicato ad AEEGSI che lo scrivente Servizio ritiene di non dovere effettuare il versamento del contributo in oggetto per l'anno 2014, in quanto ritiene che la vostra determinazione n. 47 del 1° luglio 2014 non sia applicabile nei confronti della PAT a seguito la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del maggio 2014, con la quale pare in palese contrasto” (cfr. pag. 7).

A fondamento dell’impugnazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT