SENTENZA Nº 201601829 di TAR Lombardia - Milano, 30-09-2016

Presiding JudgeMOSCONI MARIO
Judgement Number201601829
Date30 Settembre 2016
Published date11 Ottobre 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 11/10/2016

N. 01829/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00501/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2016, proposto da:
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino C.F. MSTFNC47E07A059Q, Nicolò Pedrazzoli C.F. PDRNCL56R01G428C e Marialuisa Cattoni C.F. CTTMLS70T48L378O, con domicilio eletto in Milano, Piazzale Lavater, 5

contro

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento

della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR DEL 28.12.2015 e del relativo Allegato nella parte di cui al punto 1.3.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AEEGSI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2016 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente proposto la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione dell’AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, con cui si è disposta la “approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo MTI-2” (oltre al relativo Allegato), e ciò con riguardo al punto 1.3, ove si è previsto che “nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, trovano applicazione le “direttrici” della metodologia tariffaria statale come individuate all'art. 4 del presente provvedimento”.

Tale ultima disposizione prevede, poi, che “le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, da applicare sull’intero territorio nazionale, sono individuate, a tutela dell’utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono: a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte al precedente Articolo 2, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) di cui all’Articolo 8 dell’Allegato A; b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario Ï‘, ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 3; c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell’Allegato A”.

Dopo aver illustrato la disciplina amministrativa in tema di servizio idrico provinciale, la ricorrente ha dedotto, con unico ed articolato motivo: violazione di legge e difetto assoluto di competenza in relazione alle competenze statutarie della Provincia Autonoma di Trento in materia di ordinamento degli uffici provinciali, urbanistica, acquedotti, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, finanza locale, poteri tariffari con riferimento alla distribuzione dell'energia elettrica di cui agli art. 8, nn. 1, 5, 17, 19, 24; degli artt. 9, nn. 9 e 10; degli artt. 80 e 81 e dell’art. 13 dello Statuto Speciale, delle norme di attuazione dello Statuto di cui al DPR 115/1973, del DPR 381/1974 (utilizzazione acque pubbliche, opere idrauliche); del DPR 253/1977 (energia e grandi derivazioni idroelettriche); del d.lgs. n. 268/1992 in materia di finanza locale; degli artt. 2 e 4 del d.lgs n. 266/1992 in materia di rapporti fra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali; violazione della legislazione provinciale, e, in particolare, della legge provinciale 36/1993 (artt. 9 e 9 bis sulla...

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