SENTENZA Nº 201601199 di Consiglio di Stato, 25-02-2016

Presiding JudgeSANTORO SERGIO
Published date23 Marzo 2016
Judgement Number201601199
Date25 Febbraio 2016
N. 00225/2013 REG.RIC.

N. 01199/2016REG.PROV.COLL.

N. 00225/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2013, proposto da:
Enrico Lombardi, Giancarlo Di Raimondo e Michele Carone, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavia Sforza e Raffaele D'Ambrosio, domiciliata in Roma, Via Nazionale, 91;

nei confronti di

Aldo Sabelli, Maria Rosaria Papa, Cesare Fusco, Ferruccio Di Lenardo, Gabriele Cacciamani, Paola Scillama', Luigi Lausi, Luca Sbordoni;
Orconsult Capital Management Italia Spa- in liquidazione coatta amministrativa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 3975/2012, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Luciani e l’avvocato Baldassarre per delega degli avvocati D'Ambrosio e Sforza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con le sentenza in epigrafe indicata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso di primo grado degli odierni appellanti, proposto avverso la deliberazione 1° aprile 2011 del Direttorio della Banca d’Italia (nonché avverso gli atti connessi e presupposti), recante la irrogazione, all’esito della procedura sanzionatoria di cui all’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ( recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000,00 in confronto di ciascuno degli appellanti, quali componenti il collegio sindacale della società nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2007 ed il 19 aprile 2010, in relazione all’omesso controllo su talune irregolarità riscontrate nella gestione dell’attività di intermediazione finanziaria svolta dalla SIM Orconsult s.p.a.( poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa).

In particolare, nei confronti degli odierni appellanti, veniva avviata la procedura sanzionatoria amministrativa per le seguenti irregolarità riscontrate nel corso degli accertamenti ispettivi, così numerate nella proposta e nella delibera di irrogazione delle sanzioni:

1). inadeguatezza dei requisiti patrimoniali da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale (art.6, comma 1, lett. a), d.lgs. 58/98);


2). inesatte segnalazioni all'Organo di Vigilanza da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale (artt. 8, comma 1 e 214. comma 5 d.lgs. 58/98; );

4). carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio Sindacale (art.6, comma 20 bis., d.lgs. 58/98; ).

La contestazione delle infrazioni avveniva con note del 21 maggio 2010 notificate agli

interessati il 27 maggio 2010.

La contestazione veniva effettuata, per obbligo di legge, anche nei confronti della SIM in l.c.a., per la quale la notifica aveva luogo in data 7 giugno2010 . Essendo questa l'ultima notifica effettuata, da tale data, come si vedrà meglio nella parte in diritto, ha iniziato a decorrere il termine per la conclusione del procedimento.

Con nota del 18 giugno 2010 (ricevuta il successivo giorno 22) gli interessati richiedevano una proroga per la presentazione delle controdeduzioni che veniva concessa, nella misura di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine precedente.

Le controdeduzioni venivano in seguito presentate con nota del 23 luglio 2010 firmata sia

dai sindaci sia dagli amministratori e, con nota del 7 luglio 2010, dalla SIM in l.c.a. a firma del Commissario liquidatore .

La Commissione per l'esame delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza della Banca d'Italia, ritenendo sussistenti le violazioni accertate e giudicando le controdeduzioni prodotte dagli interessati non idonee a giustificare i comportamenti oggetto di contestazione, formulava al Direttorio la proposta per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (cfr. nota n. 279931 del 31 marzo2011).

Con il menzionato provvedimento del 1° aprile 2011 , in accoglimento della proposta formulata dalla Commissione consultiva, il direttorio della Banca d'Italia irrogava le sanzioni sopra indicate.

2.- Gli appellanti tornano a proporre in questo grado i motivi di ricorso già disattesi dal giudice di prime cure, insistendo in particolare nella censura di violazione del termine di conclusione del procedimento irrogativo della contestata sanzione pecuniaria, di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento conclusivo e, nel merito, rilevando l’insussistenza delle dedotte irregolarità loro ascritte nel corso del procedimento.

Concludono gli appellanti per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, in accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado ed in riforma della impugnata sentenza.

Si è costituita in giudizio la Banca d’Italia per resistere all’appello e chiederne la reiezione.

Le parti hanno presentato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione della causa.

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

3.-L’appello è infondato e va respinto.

4.-Prima dell’esame del merito della causa, vanno affrontate due questioni di carattere preliminare: l’una afferente alla giurisdizione, l’altra alla decadenza dalla potestà sanzionatoria da parte di Banca d’Italia.

5.- Anzitutto, va sciolto il nodo della sussistenza o meno della giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere della controversia.

Va premesso che durante la pendenza del presente giudizio di appello è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 15 aprile 2014 . Con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha, tra l'altro: dichiarato l'illegittimità costituzionale degli arti. 133, comma 1, lettera 1), 134, comma 1, lettera e), e 135 , comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza...

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