SENTENZA Nº 201600436 di CGA Sicilia, 19-10-2016

Presiding JudgeSIMONETTI HADRIAN
Judgement Number201600436
Date19 Ottobre 2016
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Published date29 Novembre 2016
Pubblicato il 29/11/2016

N. 00436/2016REG.PROV.COLL.

N. 00257/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2013, proposto da Fincantieri Cantieri Italiani Navali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Ignazio Scardina e Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Scardina in Palermo, via Rodi, n. 1;

contro

Assessorato Regionale Attività Produttive, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

Cimolai S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falzone, con domicilio eletto presso Eros Badalucco in Palermo, via Houel, n. 4;
Metalmeccanica Agrigentina S.r.l.- Z.I. Asi, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falzone, con domicilio eletto presso Eros Badalucco in Palermo, via Villaermosa, n. 18;

per la riforma

della sentenza del TAR Sicilia – Palermo, sezione II n. 725/2013 e del dispositivo di sentenza del TAR Sicilia – Palermo, sezione II n. 572/2013;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati I. Scardina, l'avvocato dello Stato Tutino e S. Falzone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. Come già evidenziato nella sentenza non definitiva di questo Consiglio (14 gennaio 2014 n. 1), la Fincantieri cantieri italiani navali s.p.a. (d’ora in poi: Fincantieri) ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto (con compensazione delle spese processuali) l’impugnativa, articolata in un ricorso introduttivo e in successivi motivi aggiunti, promossa in primo grado dalla medesima società, onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

(quanto al ricorso introduttivo)

- i verbali di gara, in seduta pubblica, del 4 luglio 2012, dell’11 luglio 2012, del 3 aprile 2012 e del 4 aprile 2012, nonché del verbale di gara, in seduta riservata, del 3 aprile 2012, nelle parti in cui si escluse la Fincantieri dalla gara per l’appalto di servizi e lavori (di ristrutturazione) relativi al bacino galleggiante di carenaggio (di 52.000 tonnellate) ormeggiato nel Porto di Palermo;

- il bando e il disciplinare di gara, nelle parti in cui - come interpretati ed applicati dalla Commissione giudicatrice - precludevano alla Fincantieri di aggiudicarsi l’appalto;

- la nota, prot. 22882, del 4 aprile 2012 della Regione siciliana;

(quanto ai motivi aggiunti)

- il decreto del dirigente generale della Regione siciliana, Assessorato regionale delle attività produttive, n. 3460/1 del 30 ottobre 2012, congiuntamente alla lettera di comunicazione del 28 novembre 2012;

- la lettera della Regione siciliana, Assessorato regionale delle attività produttive, del 10 dicembre 2012.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, l’Assessorato regionale alle attività produttive e la nonché la Cimolai s.p.a. e la Metalmeccanica Agrigentina s.r.l. (nel prosieguo, rispettivamente: Assessorato e, collettivamente, ATI Cimolai).

3. – All’udienza pubblica del 12 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Per una migliore intelligenza delle questioni devolute al vaglio del Collegio, occorre riferire i fatti salienti della controversia, all’uopo attingendo alla narrativa del fatto contenuta nella sentenza impugnata.

Nel 2012 l’amministrazione regionale indisse una procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio da 52.000 tonnellate, sito nel porto di Palermo.

Alla gara europea, del valore a base d’asta pari a oltre 33 milioni di euro, parteciparono soltanto la Fincantieri e l’ATI Cimolai.

In un primo momento (v. il verbale di gara del 4 aprile 2012), il seggio di gara si orientò nel senso di aggiudicare l’appalto, salvo scioglimento di talune riserve, alla Fincantieri. Successivamente, tuttavia - avendo sciolto tali riserve in senso negativo – l’amministrazione, con provvedimento, di cui al verbale del 4 luglio 2012, confermato in data 11 luglio 2012, dispose l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore dell’ATI Cimolai.

La Fincantieri adì il T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, impugnando il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli altri atti – indicati in epigrafe – chiedendone l’annullamento.

Con ordinanza n. 521 del 4 settembre 2012 il T.a.r. respinse la domanda cautelare proposta dalla Fincantieri e, poi, questo Consiglio, con ordinanza n. 574 dell’8 ottobre 2012, confermò la pronuncia del Tribunale.

Con decreto dirigenziale, n. 3460/1 del 30 ottobre 2012, l’amministrazione infine dispose l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ ATI Cimolai e, con nota del 10 dicembre 2012, ne diede comunicazione al competente Ufficio rogante per la stipula del contratto.

Con un successivo ricorso per motivi aggiunti la Fincantieri impugnò anche il citato provvedimento di aggiudicazione definitiva e gli atti ad esso connessi. Con i motivi aggiunti la Fincantieri lamentò, tra l’altro, anche la nullità radicale del bando per violazione dell’art. 2 della L.R. 20 novembre 2008, n.15. In merito a siffatta specifica doglianza le controparti hanno eccepito l’illegittimità costituzionale della norma.

Con ordinanza n. 50 del 25 gennaio 2013 il T.a.r. - “riservata al merito ogni statuizione in ordine alla questione di legittimità costituzionale” – accolse la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati.

5. – Con la sentenza gravata (preceduta dalla pubblicazione del solo dispositivo, impugnato in via cautelare dalla Fincantieri) il T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto l’articolata impugnativa, promossa in prime cure, dalla Fincantieri, con le seguenti argomentazioni:

5.1. – In via prioritaria, il Tribunale ha scrutinato il primo motivo aggiunto – ravvisandone il carattere pregiudiziale e assorbente - incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 2, comma 1, della L.R. n.15/2008, secondo cui i bandi di gara relativi agli appalti superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro, che non prevedano l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti dovranno far confluire tutte le somme, sono affetti da nullità radicale (è incontestato che, nel bando relativo alla procedura di gara al centro del contendere, non v’è traccia di tale clausola).

Il Tribunale ha innanzitutto premesso che la nullità di un provvedimento, consistendo...

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